Pagine a cura di Daniele Cirioli

Al via la denuncia degli infortuni con prognosi fino a tre giorni. Dal 12 ottobre, infatti, prende il via l’adempimento introdotto nove anni fa dal T.u. sicurezza (art. 18, comma 1, lett. r, del dlgs n. 81/2008), mai divenuto operativo. L’obbligo, a carico di datori di lavoro e dirigenti, consiste nel dover comunicare in via telematica all’Inail, anche a fini statistici e informativi, i dati degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, finora esclusi da ogni segnalazione. La decorrenza, fissata al 12 aprile, è stata prorogata di sei mesi da Milleproroghe (dl n. 244/2016 convertito dalla legge n. 19/2017). L’obbligo va adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

La denuncia degli infortuni. La novità riguarda la denuncia infortuni, l’adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’Inail nel caso (appunto) di infortuni sul lavoro capitati ai propri lavoratori dipendenti o assimilati, soggetti all’obbligo assicurativo all’Inail. Analogo adempimento va fatto, inoltre, anche in caso di malattia professionale (si veda in altro articolo pagina). Originariamente, la denuncia andava fatta solo ai fini assicurativi, ex art. 53 del T.u. dell’Inail (approvato dal dpr n. 1124/1965), con riferimento agli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, che sono quelli indennizzati dall’istituto assicuratore.

È poi intervenuto il T.u. sicurezza che, all’art. 18, comma 1, lett. r), ha disciplinato le comunicazioni degli infortuni ai fini statistici in sostituzione, tra l’altro, del registro infortunio (abrogato dal 23 dicembre 2015). In particolare, Il T.u. sicurezza prescrive di «comunicare in via telematica all’Inail e all’Ipsema (l’istituto, si ricorda, è confluito all’Inail), nonché per loro tramite al (Sinp), sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni».

Due tipi di comunicazioni. Riassumendo, dunque, dal 12 ottobre sono due le tipologie di denuncia dovute:

a) ai fini statistici e informativi, la denuncia di dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;

b) ai fini assicurativi, la denuncia di dati e informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni .

La denuncia viaggia online. La denuncia d’infortunio deve essere trasmessa all’Inail esclusivamente in via telematica per:

i lavoratori dell’industria, dell’artigianato, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni titolari di rapporto assicurativo con l’Inail;
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali e studenti delle scuole pubbliche, assicurati con la speciale forma della «Gestione per conto dello Stato».
Il servizio non è ancora attivo per gli infortuni occorsi a: lavoratori del settore agricoltura; lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; lavoratori occasionali di tipo accessorio del settore agricoltura e di datori di lavoro privati cittadini.

La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Gli obblighi in caso d’infortunio sul lavoro. Per gli infortuni occorsi alla generalità dei lavoratori dipendenti o assimilati, prognosticati non guaribili entro tre giorni, escluso quello dell’evento, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia d’infortunio all’Inail entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. La denuncia va fatta indipendentemente da ogni valutazione rispetto alla ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzabilità. In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, l’evento va segnalato con urgenza: entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di provarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo d’inoltro della denuncia nei termini e con modalità ordinarie. Qualora l’inabilità per infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi).

E se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio? Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi), come detto. Se il datore di lavoro non dovesse provvedervi, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Settore artigianato. Il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana deve provvedere all’inoltro della denuncia, nel caso sia occorso un infortunio a un lavoratore dipendente del settore. Nei casi d’infortunio occorsi al titolare o a uno dei titolari dell’azienda artigiana, se questi si trovino nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio del certificato medico da parte di uno dei predetti soggetti o del medico curante, ferma restando la necessità d’inoltrare comunque la denuncia per le relative finalità assicurative.

Settore agricoltura. Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé sia per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. Se l’infortunato si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo della denuncia nei termini di legge si ritiene assolto anche con l’invio del certificato medico da parte del medico curante, ferma restando la necessità di inoltrare successivamente comunque la denuncia per le relative finalità assicurative.

La comunicazione degli autonomi
Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e di assicurati, sono tenuti a denunciare all’Inail l’infortunio da loro stessi subito entro due giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro tre giorni. In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il titolare di azienda artigiana al momento dell’infortunio lavorativo, l’obbligo di denuncia si ritiene assolto nei termini di legge solo con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Ciò non libera tuttavia l’interessato a dovere provvedere, appena possibile, alla compilazione e trasmissione del modulo di denuncia. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.

La denuncia della malattia professionale. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare anche la malattia professionale del dipendente, alla sede Inail competente, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico che riferisce della malattia stessa. Per sede Inail competente s’intende quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio dell’assicurato, cioè del lavoratore. Qualora il datore di lavoro effettui la denuncia in via telematica, il certificato medico va inviato solo su espressa richiesta dell’Inail nelle ipotesi in cui non sia stato direttamente inviato dal lavoratore o dal medico certificatore. Il lavoratore è tenuto a informare il datore di lavoro (o il preposto all’azienda) della malattia professionale contratta entro 15 giorni dal manifestarsi dei primi sintomi, per evitare la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.

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