Gli eventuali inadempimenti del datore di lavoro potrebbero però essere causa di escussioni della garanzia provvisoria e di quella definitiva
a cura di Sonia Lazzini
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza numero 24953 del 23 ottobre 2017 non ha dubbi:
La responsabilità solidale prevista dall’art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003 (cd Biagi) non si applica gli appalti stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del d.lgs n. 165/2001.
Prevedendo la disciplina dei contratti pubblici una selezione ex ante dei contraenti pubblici con criteri molto stringenti.
Ed infatti
“nel corso della esecuzione dell’appalto la stazione appaltante è tenuta a verificare l’esattezza dell’adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore nei confronti dei prestatori e, in caso di esito negativo della verifica, può attivare l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto”.
Il Supremo giudice civile aggiunge inoltre che “detta responsabilità non puo essere estesa alle pubbliche amministrazioni in relazione alle quali vengono in rilievo interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore”.
Resta comunque in vigore la possibilità di escutere, parzialmente, la garanzia definitiva_ma solo per eventuali inadempimenti nei confronti dei dipendenti che si occupano dell’esecuzione dell’appalto_ come sancito dall’articolo 103 del codice dei contratti.
(Mentre l’escussione della garanzia provvisoria è per inadempimenti relativi a tutti i dipendenti).
Per saperne di più:
Ancora un’osservazione:
dobbiamo però dedurre che la corresponsabilità solidale si può applicare qualora la Stazione appaltante sia un Ente pubblico economico o una Società di capitali pubblica.