Pagina a cura di Michele Damiani
L’aumento della forbice fra tassi medi e tassi usurari, conseguenza delle modifiche normative introdotte a partire dal 2011, ha reso la possibile applicazione di tassi usurari sempre più remota. È quanto emerge dall’analisi di ItaliaOggi Sette sulle serie storiche dei tassi dal 2000 a oggi.
Il livello medio dei tassi non supera mai i limiti di usura definiti per legge (si veda la tabella in pagina), anche quando fa riferimento a periodi storici in cui il valore dei tassi era molto più alto rispetto a quello attuale. Per fare un esempio, al primo gennaio 2000 il tasso medio stazionava al 5,34% e il livello di usura veniva raggiunto all’8,01%, con uno scarto minore ai tre punti percentuali. Al 1° aprile 2017, invece, il tasso medio era al 2,65, mentre la soglia di usura era al 7,3125, con una forbice che si aggirava intorno al 5%. Di conseguenza, la possibilità di vedere applicati parametri che a posteriori possano superare le soglie di usura è molto bassa, visto che il limite usurario supera decisamente i livelli medi precedenti alle modifiche introdotte nel 2011. Le suddette modifiche sono frutto del dl 70/2011 (disposizioni urgenti per l’economia) dove, all’art. 8, viene modificata la legge 108 del 1996 in tema di tassi usurari. Secondo il dl 70/2011, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il tasso medio di un quarto, cui si aggiunge un margine ulteriore di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può comunque essere superiore agli otto punti percentuali. La legge del 1996, invece, considerava usurario un tasso superiore al 50% rispetto al tasso medio. La modifica normativa ha permesso alle banche di usufruire di margini più ampi nella determinazione degli interessi passivi. Secondo quanto previsto dalla legge 108 del 1996, «il ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi dell’ufficio italiano dei cambi e della Banca d’Italia nel corso del trimestre precedente».
In pratica, le banche e gli intermediari preposti comunicano trimestralmente alla Banca d’Italia i tassi effettivi applicati in operazioni creditizie omogenee entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede poi a pubblicare il livello medio dei tassi ogni tre mesi in Gazzetta Ufficiale. Le operazioni di finanziamento che vengono controllate ai fini della rivelazione del tasso medio, ovvero quelle rilevanti per l’accertamento dell’usura, sono: l’apertura di credito in conto corrente, gli scoperti, i finanziamenti per anticipi su crediti, i crediti personali, il factoring, il leasing, i mutui, i prestiti contro cessione del quinto e i finanziamenti a breve e medio/lungo termine. Nel caso in cui l’intermediario finanziario o la banca applichino tassi che possono essere considerati usurai, il mutuo (o il finanziamento o il leasing) dovrà essere considerato nullo e il firmatario non dovrà pagare gli interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti integralmente dalla banca. Secondo quanto previsto dall’art. 644 del codice penale chiunque si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da cinque a tremila euro. Le pene sono aumentate da un terzo alla metà nel caso in cui il colpevole «ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare».
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