Valutazione imprescindibile per quantificare il danno
di Beatrice Migliorini
Il medico legale detta legge negli incidenti stradali. Solo uno specialista in medicina legale, infatti, potrà accertare le lesioni, i danni fisici di lieve e maggiore entità o invalidità permanente verificatesi a causa di sinistri stradali. A stabilirlo, la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18773 del 26 settembre scorso. Arrivano, quindi, i giudici di legittimità a porre un freno ad una prassi che era andata diffondendosi all’indomani dell’entrata in vigore della legge 27/2012 in base alla quale «l’accertamento clinico strumentale obbiettivo» poteva prescindere da qualsiasi valutazione di tipo medico, con il risultato di limitare i casi di possibile risarcimento danni per l’assicurato. Nel dettaglio, la Corte di cassazione ha stabilito che «è compito esclusivo del medico legale accertare la sussistenza delle lesioni e delle menomazioni, nel rispetto dei criteri previsti dalla letteratura e dottrina medico legale, così come accreditate dalla comunità scientifica», con la conseguenza che, i limiti previsti dal Codice delle assicurazioni all’indomani dell’entrata in vigore della legge 27/2012, che avevano introdotto il criterio dell’accertamento «clinico strumentale obbiettivo, devono, quindi, intendersi quali criteri non gerarchicamente ordinati fra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo l’arte medica». L’esistenza delle lesioni e dei relativi postumi, quindi, dovrà essere riconosciuta esclusivamente attraverso il rigoroso rispetto dei criteri scientifici e di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale. Una sentenza, quella della Cassazione, che non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori, in particolare a Giovanni Polato, presidente dell’Associazione nazionale esperti infortunistica stradale che ha sottolineato come a seguito della sentenza «sia ristabilita l’obiettività nella valutazione degli effettivi danni e lesioni in caso di incidenti stradali, offrendo maggiore tutele e garanzie ai cittadini che restano coinvolti in un sinistro». Tesi condivisa anche dal Sindacato italiano degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, nella persona di Tommaso Pennelli, segretario provinciale della sezione di Padova: « i principi da sempre sostenuti dalla comunità dei medici legali vengono confermati dalla Cassazione: l’applicazione di dottrina, criteriologia e scienza medica caratterizzano l’apporto tecnico dello specialista il quale non deve essere vincolato a schemi preordinati».
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