Per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone, è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, causa da sola sufficiente a produrlo.
Quando una strada è costeggiata su entrambi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata prossimità di un attraversamento pedonale, deve considerare possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi, tenere un’andatura e un livello di attenzione idonei a evitare di investirli; infatti, non è eccezionale e imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali o di un semaforo e il conducente dell’autovettura deve tenere in debita considerazione tale eventualità.
Cassazione penale sez. IV, 16/02/2016 n. 39474