di Angelo Costa
Nel caso di mancata riassunzione del giudizio nei termini avanti al giudice dichiarato competente si avrà, ai sensi di legge, l’estinzione del processo e l’avvocato sarà responsabile della mancata eccezione di estinzione, che dovrà essere tempestiva. Ad affermarlo la terza sezione civile della Cassazione con sentenza 19645 del 3/10/2016. I giudici hanno, altresì, evidenziato come, anche per un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale della stessa Cassazione (n. 1185/2007; n. 5029/1998; n. 550/96), dovrà anche ritenersi tardivamente sollevata tale eccezione «qualora essa sia stata dedotta per la prima volta in sede di appello, anche se la pane sia rimasta contumace in primo grado». Inoltre gli Ermellini hanno anche evidenziato un altro rilevante aspetto processuale, e cioè che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, poiché nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito. Ed a codesto giudice resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. La controversia aveva ad oggetto la responsabilità professionale dell’avvocato Tizio per aver fatto scadere i termini di impugnazione del ricorso in Cassazione, dichiarato poi inammissibile, proposto da Caio per ottenere il risarcimento del danno da lesioni subite nel corso di un incidente sul lavoro. La Corte d’appello ha ritenuto, a differenza del giudice di prime cure, che se l’avvocato avesse presentato tempestivo ricorso in cassazione e quindi avesse adempiuto diligentemente al proprio dovere professionale l’attore avrebbe ottenuto quel vantaggio cui aveva diritto, pertanto ha condannato Tizio al pagamento di una somma a favore di Caio.
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