Responsabilità solidale assicurata
di Gabriele Ventura
Ingegneri chiamati ad allargare la copertura assicurativa alla responsabilità solidale con altri soggetti. Perché le compagnie di assicurazione spesso coprono solo la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato, lasciando scoperta la parte di responsabilità che può derivare dal vincolo di solidarietà con committenti, progettisti, impresa, fornitori e così via. È l’indicazione fornita agli iscritti dal Consiglio nazionale degli ingegneri, tramite la circolare n. 804 del 10 ottobre scorso. Il gruppo di lavoro «Ingegneria forense» ha infatti esaminato le problematiche riguardanti le responsabilità dell’ingegnere, rilevando che in molte vertenze il professionista può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale tra l’impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti. In pratica, dalla lettura degli articoli 2055 e 1292 del codice civile, emerge che in caso di danno il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie anche a un solo soggetto, il quale avrà poi diritto di regresso sugli altri coobbligati in proporzione alle rispettive quote di responsabilità. Per quanto riguarda l’ingegnere, chiarisce la circolare, quando svolge atti professionali risponde per eventuali danni personalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale, presente e futuro. A questo proposito, sottolinea il Cni, alcune polizze di assicurazione per responsabilità civile professionale prevedono che, nel caso in cui si verifichi una situazione di responsabilità solidale, la copertura assicurativa collegata al vincolo di solidarietà valga esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’assicurato, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti. Quindi, secondo il Cni, gli iscritti devono essere sensibilizzati affinché pretendano dalla propria compagnia di assicurazione la copertura di queste specifiche situazioni, con una clausola che preveda la copertura assicurativa anche per la quota di responsabilità solidale dell’assicurato con altri soggetti, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili. Tale clausola dovrebbe essere già prevista nel disciplinare di incarico e, specifica la circolare, gli iscritti dovrebbero chiedere anche l’inserimento di una clausola di «maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento». Prevedendo un periodo di tempo di almeno dieci anni successivo alla scadenza del periodo di assicurazione, entro il quale l’assicurato può notificare richieste di risarcimento manifestatesi dopo la scadenza e riferite a un atto commesso durante il periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività.
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