di Nicola Mondelli
Con l’accordo di massima raggiunto tra il governo e le organizzazioni sindacali in materia previdenziale si cominciano a definire i contorni delle modifiche che si intendono apportare alla normativa previdenziale in vigore, la cosiddetta riforma Fornero.
Nei nove punti di cui si compone il testo dell’accordo trovano conferma molte delle anticipazioni circolate nei giorni e nelle settimane scorse (riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione; aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso; cumulo gratuito dei periodi contributivi non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse; accesso alla pensione con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci; anticipazione di 12 o 18 mesi per i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del decreto legislativo n.67/2011; uscita flessibile dal mercato del lavoro (APE).
Novità interessanti per il personale della scuola si intravedono nei paragrafi dell’accordo relativi ai lavoratori precoci, ai lavori usuranti e all’uscita flessibile (APE).
La possibilità di cumulare senza oneri, ai fini di conseguire un’unica pensione, tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, potrebbe interessare soprattutto il personale docente e Ata ultra trentenne neo assunto.
L’accordo prevede la riduzione dei requisiti contributivi per l’accesso al pensionamento (41 anni di contributi) in favore di chi avendo iniziato a lavorare in giovanissima età e potrà fare valere 12 anni di contributi prima del compimento del diciannovesimo anno di età e di chi lavora in attività particolarmente gravose(anche l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia?), sia disoccupato senza più ammortizzatori sociali o disabili per motivi di salute.
Il personale della scuola che potrebbe fare valere i predetti requisiti non dovrebbe superare il 3 per cento dell’oltre il milione di personale docente ed Ata in servizio nel 2017.
Per i lavoratori occupati in mansioni usuranti l’accordo, oltre ad eliminare l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019, prevede la possiibilità, a partire dal 2017, di anticipare il pensionamento di 12 o 18 mesi attraverso l’eliminazione delle finestre di accesso previste dall’art. 24, comma 17bis del decreto legge 201/2011, a condizione che il lavoro usurante sia stato svolto per un periodo di tempo pari almeno a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa o di avere effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.
In base alle intese raggiunte al tavolo con il ministro del lavoro, Giuliano Poletti, e in attesa di essere tradotte in successivi provvedimenti, nella categoria dei lavori usuranti saranno inclusi gli insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia. Secondo stime sindacali, potrebbero essere non meno di 20.000 le maestre in servizio interessate.
Tra gli strumenti che il Governo intende introdurre nella normativa previdenziale al fine di consentire una maggiore flessibilità nell’uscita dal mercato del lavoro c’è quello dell’anticipo pensionistico (APE) che consentirebbe, in via sperimentale della durata di due anni, anche al personale della scuola di cessare dal servizio e di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia fino a tre anni e sette mesi prima del compimento dell’età anagrafica prevista dalla normativa vigente (66 anni e sette mesi). L’accesso al nuovo strumento sarebbe si volontario ma avrebbe un costo da non sottovalutare, tenuto anche conto che l’ammontare della pensione verrebbe calcolata con il sistema misto e sulla base di un numero di anni di contribuzione inferiore a 40.
Nei termini, con le penalizzazioni fino ad oggi conosciute e con la prospettiva di dover contrarre un prestito – da restituire a partire dalla data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di venti anni il cui importo (comprensivo degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) potrebbe variare, a seconda degli anni di anticipo richiesti e dell’ammontare della pensione spettante, da un minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro mensili – difficilmente potrà esserci molto personale della scuola disposto a chiedere di anticipare la cessazione dal servizio: sono circa sessantamila docenti ed Ata nati tra il 1953 e il 1955.
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