Ai fini della configurazione della responsabilità civile a carico della scuola conseguente a un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica, durante le ore di educazione fisica, non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, occorrendo altresì che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto.
Tribunale di Roma sez. XII, 13/06/2016 n. 11952