LA VOSTRA LETTERA

Un professionista, in questo caso medico, che decida di anticipare la quiescenza andando in pensione prima di raggiungere quella di vecchiaia, può portare in deduzione dal reddito i versamenti su polizza PIP stipulata prima del riconoscimento della pensione di anzianità? Nel caso invece che si percepisca già una pensione di anzianità, sono deducibili i premi versati fino al raggiungimento della età prevista per la pensione di vecchiaia?

RISPOSTA

Egregio lettore, per darle una risposta esauriente mi permetto di evidenziare alcuni aspetti normativi legati alle condizioni di adesione alla previdenza complementare:

A) Com’è noto l’art. 11, comma 2, del Decreto dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

B) Il decreto, come noto, contempla espressamente, all’art. 8, comma 11, la possibilità che l’aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale facoltà risulta, peraltro, subordinata al fatto che l’iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari.
La norma di cui sopra consente, pertanto, a coloro che possano vantare almeno un anno di contribuzione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per il pensionamento, di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento. Diversa è invece la situazione dei titolari di pensione di anzianità che non abbiano raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. Per tali soggetti, l’adesione alle forme di previdenza complementare appare ammissibile in presenza della medesima condizione prevista per continuare a contribuire alle forme di previdenza complementare indicata dall’art. 8, comma 11, e sopra richiamata, ossia della circostanza che l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza.

In buona sostanza, nei casi da Lei citati, il professionista potrà continuare a godere della deduzione fiscale relativa ai premi versati a forme di previdenza complementare

Infine le polizze PIP prevedono la possibilità, da parte del contraente, di proseguire con i versamenti fino a quando lo riterrà opportuno.

Alessandro Lazzari