Per natura unitaria del danno non patrimoniale si intende la lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica; natura onnicomprensiva sta invece a significare che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità.
Cassazione civile sez. III, 23/09/2016 n. 18746