La ricongiunzione dei contributi non fa maturare il diritto
di Carla De Lellis
Il cumulo gratuito dei contributi servirà a ricevere la pensione più pesante, non a maturarne il diritto. La facoltà, infatti, potrà essere esercitata solo da chi abbia già maturato età e contributi per una pensione (vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti), al fine di sommare gli spezzoni contributivi pagati in altre gestioni previdenziali che, altrimenti persi, eleveranno l’importo di pensione. A prevederlo è la bozza di ddl di Bilancio 2017.
Il recupero di spezzoni contributivi. La facoltà sarà una riedizione del «cumulo contributivo», in versione riveduta e corretta, già operativo con la legge di Stabilità 2013 (la legge n. 228/2012). Si rivolgerà a tutti i lavoratori: dipendenti e autonomi, compresi gli iscritti alla gestione separata, con l’unica eccezione degli iscritti alle casse private e privatizzate (liberi professionisti). La facoltà di cumulo potrà essere esercitata solamente da chi, non ancora titolare di una pensione, sia però in possesso dei requisiti per il diritto: età e minimo di contributi (pensione di vecchiaia) o soltanto contributi (pensione anticipata), a seconda del tipo di pensione; nonché per la pensione d’inabilità e per la pensione ai superstiti di lavoratore deceduto prima di maturare il diritto a pensione.
Pensione unica, pro-quota. La pensione liquidata con cumulo sarà «unica» (cioè pagata in un solo assegno), quale somma di tanti spezzoni di pensione ciascuno determinato secondo i criteri delle diverse gestioni previdenziali (calcolo c.d. «pro quota»).
Un anno per revocare vecchie scelte. Il nuovo cumulo potrà risultare conveniente a qualche lavoratore che si sia avvalso della ricongiunzione (adesso onerosa) o della totalizzazione contributiva. Per questa ragione, il ddl concede la facoltà di fare marcia indietro su questa decisione a chi intenda avvalersi della nuova facoltà per cui non si pagano oneri. In particolare, prevede che, a loro richiesta, a tali lavoratori è consentito il recesso e la restituzione di quanto versato, solo nei casi in cui non ci sia stato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La restituzione dell’onere pagato verrà effettuato a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza maggiorazione di interessi. Per la richiesta di recesso è previsto un termine: un anno dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017, quindi entro il 31 dicembre 2017. In ogni caso, la restituzione non potrà essere richiesta se il lavoratore ha già ottenuto la liquidazione della pensione. Allo stesso modo anche chi abbia fatto richiesta di totalizzazione contributiva potrà rinunciarvi, per potersi avvalere della nuova facoltà (del cumulo), sempre a parto che il procedimento non sia concluso. Infine, per i lavoratori pubblici che si avvalgono del nuovo cumulo, i termini (24/12 mesi) per il pagamento dell’indennità di fine servizio (tfr o tfs) decorreranno dall’epoca di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
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