L’omissione della richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all’assicuratore, non impedisce la formulazione dell’offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale.
La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile a pena di improponibilità della domanda giudiziale, prevista dall’art. 145 cod. ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa
- accertare le responsabilità
- stimare il danno
- formulare l’offerta.
Ne consegue che è irrilevante, ai fini della proponibilità della domanda, la circostanza che quella richiesta fosse priva di uno o più dei contenuti richiesti dall’art. 148 cod. ass., quando gli elementi mancanti erano superflui per la formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore.
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2016 n. 19354