di Daniele Cirioli
Colf e badanti potranno richiedere l’Ape sociale. Come maestre d’asilo, camionisti, infermieri con turni e spazzini. Non solo; potranno anche avere la pensione d’anzianità con 41 anni di contributi se hanno cominciato a lavorare a 18 anni o prima. Lo prevede la bozza di ddl di Bilancio 2017. Altre novità: no tax area estesa ai pensionati di tutte l’età e aumento della quattordicesima.
Due Ape: volontaria e sociale. Il prestito pensionistico, nei due tipi, sarà operativo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Aperto a tutti i lavoratori, pubblici e privati, dipendenti, autonomi inclusi i parasubordinati per riceverlo sarà richiesto: un’età di almeno 63 anni; almeno 20 anni di contributi; maturare la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi; maturare una pensione, al netto della rata di prestito dell’Ape, di almeno 702,65 euro (1,4 volte il minimo Inps). Sarà necessario dotarsi, inoltre, di una «certificazione del diritto all’Ape» rilasciata dall’Inps che, tra l’altro, indicherà l’importo minimo e massimo ottenibile. Per far richiesta di Ape andrà necessariamente fatta anche domanda di pensione e le richieste diventeranno irrevocabili decorsi 14 giorni (diritto di recesso). L’Ape potrà avere una durata minima di sei mesi.
L’Ape sociale è un’indennità erogata dallo Stato fino alla pensione di vecchiaia. Vi accedono solo alcune categorie di soggetti all’età non inferiore di 63 anni, ossia con almeno 30 anni di contributi: disoccupati, lavoratori con familiari disabili gravi e invalidi (almeno 74%); con almeno 36 anni di contributi: dipendenti impiegati in una professione gravosa (si veda tabella). L’Ape sociale è pari alla pensione calcolata all’epoca di accesso, in ogni caso non oltre i 1.500 euro mensili.
Precoci: mini-requisito per l’anzianità. Interessa alcune categorie di lavoratori (tra cui quelli che svolgono le professioni gravose) che risultino precoci, cioè con almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivo prima dei 19 anni d’età. Questo il beneficio: dal 1° gennaio 2017 avranno accesso alla pensione di anzianità a qualunque età con 41 anni di contributi, uomini (anziché 42 anni e 10 mesi) e donne (anziché 41 anni e 10 mesi). Il nuovo requisito (41 anni) resta soggetto alla speranza di vita a partire dall’anno 2019. Chi si avvarrà del nuovo requisito sarà soggetto al regime di «incumulabilità» con eventuale reddito da lavoro, dipendente o autonomo, per il tempo pari all’anticipo della pensione.
Lavori usuranti senza «finestra». Tre le novità per chi svolge lavori usuranti. La prima riguarda il tempo di svolgimento di tali lavori per l’accesso alla pensione con requisiti agevolati. Oggi è previsto: per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni decorrenti entro il 2017; ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni decorrenti dal 2018. Il ddl di Bilancio elimina la distinzione: «per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa ovvero ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva». La seconda novità è l’abolizione delle «finestre», il che significa un anticipo della pensione di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per gli autonomi. Terza novità: stop agli incrementi dei requisiti per la pensione in base della speranza di vita dal 2019 al 2025.
Fine della penalizzazione Fornero. Abolizione definitiva dal 1° gennaio 2018 della penalizzazione Fornero per chi si mette a riposo prima dei 62 anni. Si tratta del meccanismo per cui la quota di pensione «retributiva» è ridotta:
dell’1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni (e fino a 60 anni);
del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due, cioè prima dei 60 anni.
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