Non risultando espressamente escluse le patologie tumorali dalle malattie oggetto di assicurazione, per tale tipo di malattia è necessario modulare diversamente l’interpretazione del concetto di rischio assicurato, ritenendo che la cosiddetta recidiva della malattia, dopo la stabilizzazione della precedente fase, ha le caratteristiche per rientrare nel concetto di nuovo evento.
Cassazione civile sez. III, 10/06/2015 n. 12082