Puzzle di norme sulla colpa medica: non sarà facile combinare le tessere della responsabilità dei camici bianchi. E a rimetterci potrebbero essere anche i pazienti, che potrebbero vedersi sbarrata la strada del risarcimento del danno da prestazioni sanitarie commesse con colpa lieve. Questo grazie al mancato coordinamento tra l’art. 6 del nuovo potenziale testo sulla responsabilità professionale per gli esercenti la professione sanitaria al vaglio della commissione affari sociali della camera e l’art. 3 del decreto Balduzzi (n. 158/2012). Il nuovo testo così come riformulato dal relatore Federico Gelli (Pd) è, infatti, «ancora in corso di discussione in commissione», ha spiegato a ItaliaOggi Giulia Grillo (M5s), «ed è stato momentaneamente accantonato in modo da permettere una più approfondita analisi nel corso dei lavori che riprenderanno la settimana prossima. La norma, così come rielaborata rispetto al testo base, potrebbe creare delle difficoltà» (si veda ItaliaOggi di ieri). Vediamo perché. La norma introduce due interventi: il primo prevede che la prestazione sanitaria, conforme a buone prassi e linee guida ufficiali, non costituisca offesa all’integrità psico-fisica del paziente. La seconda, invece, scrive il reato di morte o lesioni causate da condotte sanitarie, subordinando la punibilità alla violazione dolosa o gravemente colposa delle linee guida ufficiali e buone prassi. Dal canto suo il decreto Balduzzi esclude la punibilità delle violazioni delle linee guida commesse con colpa lieve, pur facendo salvo il risarcimento del danno in un giudizio civile. Se si confronta l’art. 3 del decreto Balduzzi con l’emendamento in corso di esame, non si capisce se il danno causato da violazione delle linee guida e buone prassi commessa con colpa lieve possa essere risarcito. Si consideri che, nell’ipotesi di rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, il decreto Balduzzi implica una responsabilità civile per danni sia per la colpa lieve sia per quella grave oltre che per dolo, mentre esclude la responsabilità penale nei casi di colpa lieve. L’emendamento in esame, sempre nel caso di osservanza di linee guida e buone pratiche, sostiene che non sussiste offesa alla all’integrità psico-fisica. Non si comprende se l’insussistenza dell’offesa rilevi anche in campo civilistico, e cioè se blocchi il risarcimento del danno sempre, anche nel caso di colpa lieve. Questo significherebbe che i pazienti potrebbero avere chance di risarcimento solo per le condotte dei medici commesse in violazione delle buone prassi e linee guida e purché realizzate con dolo o colpa grave. In sostanza, mentre il decreto Balduzzi mantiene la responsabilità civile per danni da colpa lieve (anche se con una diminuzione dell’importo dei risarcimenti), il decreto in esame escludendo la portata offensiva delle condotte sanitarie conformi a buone prassi e linee guida rischia di azzerare la possibilità di ristoro. Quanto alla responsabilità penale, infine, le disposizioni del decreto Balduzzi e del testo in esame, pur con qualche difficoltà terminologiche, potrebbero apparire speculari: se il medico ha rispettato buone prassi e linee guida, la prima esclude la punibilità per colpa lieve, mentre la seconda dispone la punibilità per il caso di colpa grave e dolo.
Rebus sulla colpa medica
di Antonio Ciccia Messina e Beatrice Migliorini