Niente consenso, ma obbligo di informativa, seppure semplificata. Le società di informazioni commerciali non devono chiedere l’assenso dell’interessato, che non riceverà un’informativa personalizzata, ma fruirà di una informativa collettiva.

Il codice è esplicito nel dichiarare che il trattamento per finalità di informazione commerciale di dati personali provenienti dalle fonti ammesse non richiede il consenso dell’interessato medesimo.

Per le società che si occupano di informazioni commerciale, infatti, sarebbe quasi impossibile e comunque eccessivamente oneroso dare una informativa individuale sul trattamento dei dati.

Il codice prevede, dunque, modalità semplificate e, in particolare, un’informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali.

L’informativa deve obbligatoriamente indicare i siti Internet o altre sedi dove sia agevolmente e gratuitamente consultabile la specifica e dettagliata informativa di ciascun fornitore.

I fornitori di servizi commerciali, aventi un fatturato annuale per servizi di informazione commerciale non superiore a 300 mila euro, possono rendere l’informativa solo attraverso la relativa comunicazione sul proprio sito Internet.

 

– Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di conoscere da dove sono attinte le informazioni sul loro conto e nel rispondere a eventuali richieste di accesso i fornitori devono dare un riscontro telematico, tempestivo e completo.

Gli interessati potranno esercitare i predetti diritti anche tramite un portale telematico da costituirsi apposta.