Clausole & clausole
Tuttavia, alcune attività implicano una componente contrattuale spesso inespressa
ASSINEWS 268 – ottobre 2015
Ancora una volta parliamo di RC perché “l’uomo della strada” affronta nuovi dubbi interpretativi.
L’argomento di questo mese è rivolto alla copertura dei danni alle cose su cui si eseguono i lavori, in relazione ad un sinistro avvenuto in una autofficina.
Il mezzo movimentato nel suo ambito è considerato “oggetto di lavorazione”? In questo caso nella sua interezza e come tale, escluso in virtù dell’origine (contrattuale) attribuita al danno.
Sono quasi trentamila le autofficine in Italia distribuite più o meno equamente sul territorio. Si tratta dunque di un potenziale di mercato che nessuna compagnia di assicurazioni ha intenzione di trascurare.
Oltre il 90% di queste ha meno di sei addetti. Ad essi, il mondo delle assicurazioni ha potuto e potrà continuare a dedicare prodotti standardizzati proponibili e gestibili praticamente in autonomia agenziale. Risultato? Per coloro che hanno una vocazione particolare per la clientela retail, queste attività sono tra le più presenti nel portafoglio.
L’interesse delle compagnie si incontra spesso con quello degli operatori del settore ad assicurarsi: si tratta di un target consapevole dei propri rischi, che ha una particolare attenzione per il cliente. Infatti molte garanzie presenti nei prodotti sono studiate proprio per tutelarlo (es. postuma, prova e collaudo…). Guardando questo mestiere più da vicino, non sembrano esserci differenze così marcate rispetto ad altre realtà del mondo dei servizi e, volendo, nemmeno rispetto a quelle che producono: macchinari, personale che compie lavorazioni, mezzi e persone che si muovono nel suo ambito …
Come può capitare per altre realtà produttive ci si trova a dover manipolare oggetti di terzi che, tuttavia, non diverranno oggetto di “trasformazione” (salvo alcune carrozzerie che preparano auto sportive per competizioni), in quanto l’imprenditore ne ha la custodia finalizzata alla sola riparazione.
Dunque, è necessario analizzare l’ambito da un punto di vista giuridico, ovvero fare riferimento alla legge professionale sulle imprese di autoriparazione (legge 5 febbraio 1992 n.122) che la definisce come “l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”.
Purtroppo però questa legge non regola la responsabilità civile degli autoriparatori (comprendendo in questi anche il carrozziere, l’elettrauto, il gommista …).
Data la “radice” del suo inquadramento, bisognerà perciò fare riferimento alle disposizioni “generali” provenienti dall’ordinamento in materia di responsabilità per danni derivanti da inadempimento contrattuale.
La responsabilità dell’autoriparatore “professionista”
La responsabilità dell’autoriparatore ha origine nell’inadempimento di obblighi derivanti dal contratto concluso con il cliente.
Nel caso di specie, è riconducibile a due possibili situazioni:
1) la inidonea esecuzione della prestazione d’opera ordinata dal committente;
2) l’omissione di determinati comportamenti che si considerano comunque “doverosi” nei confronti del cliente al verificarsi di alcuni eventi (es. il furto).
Abbiamo appositamente virgolettato il termine “professionista” nel titolo perché questa attività può essere esercitata anche da un “consumatore” che non abbia finalità di reddito, per il quale, lo spettro delle responsabilità per alcuni aspetti può differire rispetto a chi esercita l’attività professionalmente.
Quindi ci focalizzeremo sull’attività dell’autoriparatore svolta imprenditorialmente (compresa la forma autonoma), tralasciando il “consumatore”.
Il complesso delle operazioni di manutenzione, riparazione, consulenza, ecc, fa sì che questo mestiere si collochi nella categoria dei “contratti di prestazione d’opera”.
Di conseguenza, i principi che regolano la responsabilità civile dell’autoriparatore, sono rinvenibili:
– nella disciplina di legge in materia di prestazione d’opera,
– nei criteri giuridici generali in materia di adempimento degli obblighi nascenti da contratto.
Il caso liquidativo
Come anticipato nella premessa, siamo di fronte ad un sinistro avvenuto in una autofficina.
La dinamica del sinistro è rappresentabile più o meno in questi termini: l’addetto, dopo aver proceduto alla sostituzione dei pneumatici dell’auto, mentre esegue la manovra di retromarcia in uscita dal ponte sollevatore sfrega all’altezza della portiera posteriore sinistra contro una colonna interna dell’officina.
Il liquidatore della compagnia rileva l’inapplicabilità delle garanzie di polizza “così come previsto dall’art. xx del contratto (ndr: sono esclusi i danni alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione degli stessi), in quanto il veicolo, durante le operazioni di manovra per lo spostamento all’interno dell’officina, è da intendersi “oggetto della lavorazione” nella sua interezza”.
L’agenzia affida la pratica ad un legale che eccepisce l’interpretazione data dalla compagnia, osservando invece che “l’articolo yy di polizza” riporta che l’assicurazione comprende i danni a cose di terzi che l’assicurato ha in consegna o custodia.
L’avvocato, inoltre, utilizzando l’interpretazione giurisprudenziale per cui il contratto concluso dall’autoriparatore è definito “contratto misto” (in cui l’obbligo di custodia e di restituzione assume funzione accessoria, in quanto finalizzata all’adempimento dell’obbligazione principale – Cass. Civ., sez. III, 01/07/2005 n. 14092), contesta che la polizza si limiti a coprire i soli danni di natura extracontrattuale.
Ed anzi ritiene che, trattandosi di polizza espressamente redatta per soggetti che eseguono lavori su veicoli, sarebbe impensabile escludere i danni avvenuti durante le operazioni di manovra perché così facendo “… si snaturerebbe il senso della polizza con ingiusto pregiudizio per l’assicurato …”, utilizzando la recente pronuncia espressa dalla Corte di Cassazione (5197 del 17/3/2015), in base alla quale “un contratto è un testo giuridico. Le espressioni in esso contenute, se potenzialmente ambivalenti, vanno interpretate secondo il senso che è loro proprio nel contesto giuridico, non certo secondo il buon senso od il linguaggio comune…” utile a sostenere che l’esclusione presente nel contratto (… i danni alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione degli stessi) è estremamente chiara e certamente non ambivalente, perché rivolta “alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori richiesti dall’assicurato…”.
Riportiamo alcuni testi di clausole riferite ai danni alle cose in consegna e custodia per poi riparlarne.
Testo clausola compagnia A
“Articolo – Oggetto dell’assicurazione L’assicurazione comprende inoltre i danni a cose di terzi che l’Assicurato ha in consegna o custodia…
… Omissis …
Sono altresì compresi i danni ai veicoli, cicli e motocicli in consegna o in custodia presso l’Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione e riparazione, compresi i danni derivanti da caduta del ponte di sollevamento, con i limiti …
La garanzia è operante per i danni verificatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori e purché non siano diretta conseguenza dell’attività di riparazione e di manutenzione.
… Omissis …
” Tra le esclusioni:
“… sono esclusi i danni alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione degli stessi …”
Testo clausola compagnia B
“Articolo – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione è estesa ai danni:
… a cose che l’Assicurato ha in consegna e custodia nei locali dell’attività indicata in polizza….
Dalla garanzia sono esclusi i danni da incendio e furto e i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori …”.
Riportiamo l’articolo delle esclusioni: “L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
…
alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori”.
Con condizione particolare è possibile estendere la garanzia per attività specifiche in questi termini:
“Officine meccaniche, Carrozzerie, Gommisti ed Elettrauto
A parziale deroga dell’art esclusioni, qualora l’assicurazione sia riferita ai rischi suindicati, la garanzia comprende i danni:
– cagionati ai veicoli, in consegna o custodia, in seguito ad operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta degli stessi dai ponti sollevatori e simili;
– subiti dai veicoli in consegna e custodia all’Assicurato, per lavori di manutenzione e riparazione.
…
Omissis
….
Sono esclusi i danni:
– alle parti direttamente interessate dai lavori di riparazione o manutenzione effettuati sui veicoli oggetto di lavorazione;
….”.
Testo clausola compagnia C
In questo caso, la prima norma che tratta l’argomento la rinveniamo all’articolo esclusioni.
Per far si che il lettore comprenda meglio, ci permettiamo di assegnare una classificazione in lettere “personalizzata”, utile alla individuazione e comprensione delle successive norme che vanno a deroga:
“L’Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
A) a cose che l’Assicurato detenga a qualunque titolo, a quelle rimorchiate, sollevate, scaricate o comunque movimentate”.
Ecco di seguito l’esclusione che torneremo a visitare più oltre:
“….
B) alle cose od opere in corso di costruzione od a quelle sulle quali si eseguono i lavori”.
Infine, la clausola opzionale in deroga alle esclusioni:
“Veicoli in consegna
A parziale deroga dell’art. Esclusioni – lettera A) …, la garanzia vale per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di riparatore e/o manutentore di veicoli, qualora essi siano detenuti in consegna e/o custodia, per i danni materiali e diretti causati ai veicoli, anche quando gli stessi siano sollevati o movimentati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell’ambito dell’azienda assicurata.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) resi necessari dall’esecuzione dei lavori; b) alle parti direttamente oggetto della riparazione ed alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
…
Omissis”.
Notare che la deroga prevista dalla condizione opzionale fa riferimento alla lettera A dell’articolo Esclusioni e non anche alla lettera B.
Ne riparleremo più oltre.
Commenti e conclusioni
L’assunzione dell’incarico di riparazione da parte del professionista, determina automaticamente nei suoi confronti la responsabilità legata alla custodia del veicolo per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori commissionati, con obbligo di restituzione nel medesimo stato in cui si trovava al momento della consegna in officina. Ciò avviene anche in assenza di specifico accordo con il cliente; si tratta, pertanto, della prima responsabilità a cui il riparatore deve far fronte.
Passiamo ora alle conclusioni premettendo una cosa molto importante: come si sostiene che per questa attività entra in gioco anche un aspetto “contrattuale”, è altrettanto assodato che la polizza di responsabilità civile che le assicura protegge il patrimonio dell’assicurato per le richieste di risarcimento riferite a “danni materiali e diretti” e non per inadempienze contrattuali.
Quindi, a poco giova ricondurre forzatamente il discorso sul piano “contrattuale”.
Passando ora in rassegna le tre clausole.
Per la compagnia A, tutto si basa sulla esclusione delle cose oggetto di lavorazione, necessaria per non ricomprendere la “contrattuale”, distinguendola altresì dalla extracontrattuale mediante la precisazione “limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’esecuzione degli stessi” (spesso presente nelle normative contrattuali).
Quindi, il rischio che il mezzo spostato nell’ambito dell’officina acquisisca il “titolo” di “oggetto di lavorazione nella sua interezza”, dipende da molti fattori ma è concreto.
Per quanto riguarda la compagnia B, la dinamica del sinistro sembra calzare in pieno con l’alea coperta, in quanto, la movimentazione da – a (e viceversa) dei veicoli dal ponte sollevatore è compresa.
Sennonché, l’esclusione dei danni a cose sulle quali si eseguono i lavori non viene derogata dalla condizione facoltativa e viene da chiedersi se la razio dei liquidatori della compagnia si orienti o meno sulla stessa linea di quella della compagnia A.
Anche nella clausola della compagnia C,
riscontriamo l’esclusione dei danni a cose sulle quali si eseguono i lavori.
Però, pur rimanendo ferma l’esclusione, il testo della clausola in deroga non esclude l’ipotesi di danno durante la movimentazione dei veicoli (… qualora essi siano detenuti in consegna e/o custodia, per i danni materiali e diretti causati ai veicoli, anche quando gli stessi siano sollevati o movimentati con mezzi meccanici …), rafforzato dal fatto che la garanzia è in deroga alle lettera A) delle esclusioni (cose “rimorchiate, sollevate, scaricate o comunque movimentate”).
Finiamo quindi per chiederci anche in questo caso quale vorrebbe essere la politica liquidativa della compagnia.
Senza dubbio non intendiamo indirizzare delle critiche ad alcuno, perché la questione non si racchiude in queste poche righe.
Ci si augura quindi una maggiore chiarezza nelle clausole per stabilire con più trasparenza e certezza l’indennizzabilità o meno di questo genere di sinistri realmente avverabili.