Il c.d. danno da fermo tecnico, patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato; l’autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario -tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione-, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.
Cassazione civile sez. III, 26/06/2015 n. 13215