Negli infortuni sul lavoro, l’ulteriore riduzione della capacità lavorativa, già aggravata per effetto di circostanze preesistenti ma estranee alla prestazione lavorativa, dovrà essere determinata non in rapporto alla normale attitudine al lavoro, bensì alla diminuita capacità per effetto delle precedenti inabilità.
Cassazione civile sez. lav., 18/06/2015 n. 12629