Non è necessario, in presenza di fondi illeciti, riscontrare la idoneità dissimulatoria della condotta di reimpiego per configurare il reato. Anche nel caso di operazioni tracciate è possibile far scattare la sanzionabilità penale. Sono le deduzioni traibili dalla recentissima sentenza della Cassazione penale dello scorso 17/9/15, n. 37678, con la quale si condanna un imprenditore per reimpiego di denaro di provenienza illecita ai sensi dell’art. 648-ter c.p.
La situazione contestata. Nel caso di specie, i ricorrenti chiedevano il dissequestro di conti correnti, libretti di deposito, titoli e quote di fondi comuni vincolati con decreto di sequestro preventivo in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di truffe e appropriazioni indebite e al reato di riciclaggio. Ciò sulla base dell’assunta non configurabilità nei loro confronti del reato di impiego di denaro di provenienza illecita poiché questo avrebbe richiesto una condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni reimpiegati. Tale assunto avrebbe trovato ulteriore conferma nella nuova norma sull’autoriciclaggio, che a sua volta richiede una concreta azione dissimulatoria. In altri termini, il ricorrente evidenziava che gli elementi emersi, e in particolare la tracciabilità delle operazioni di asserito reimpiego, erano incompatibili con l’imputazione in quanto la condotta contestata, evidentemente non era idonea a ostacolare la provenienza dei beni. In pratica il delitto previsto dall’art. 648-ter c.p., nella prospettiva difensiva, doveva considerarsi una specie del genus «riciclaggio».
Il parere della Cassazione. In merito alla necessità della finalità dissimulatoria del reimpiego, rileva la Suprema corte, si registra un contrasto di giurisprudenza.
Secondo un orientamento (Cass. sez. 2, n. 9026 dep. il 25/2/2014) per la configurabilità del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. non è necessario che la condotta di reimpiego sia idonea a ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni poiché il legislatore ha voluto tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento causato dall’immissione di somme di provenienza illecita.
Neppure giova a escludere la configurabilità del reato, l’eventuale liceità o meno dell’attività economica o finanziaria nella quale siano reimpiegate le somme di denaro illecite. D’altro canto, invece, le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l’obiettivo di ostacolare l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del denaro (Cass. sez. 2, n. 39756 del 5/10/2011; Cass. sez. 1, n. 1470 dep. 11/01/2008, Cass. sez. 6, n. 13085 dep. 20/3/2014).
A dirimere la questione, afferma la Cassazione, è decisivo l’intervento delle Sezioni unite (Cass. Ss. Uu., n. 25191 del 27/2/2014) secondo cui l’art. 648-ter configurava, come illecito penale, l’impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati nella descrizione dell’oggetto materiale del delitto di riciclaggio con la ratio di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase terminale delle operazioni.
In pratica ci si preoccupa di colpire tutte quelle operazioni insidiose in cui il denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito degli scambi commerciali, tende a far perdere le proprie tracce, camuffandosi nel tessuto economico-imprenditoriale.
Ciò rende possibile la responsabilità per la condotta anche quando non è dato provare che l’agente che impiega il bene proveniente da delitto sia consapevole di tale provenienza e svincolando la sanzionabilità della condotta dalla necessità della prova della idoneità dissimulatoria della azione criminosa.
Nel riciclaggio in manette anche il consulente. Molto rigoroso e pressante l’intervento della giurisprudenza volto a sanzionare i reati di riciclaggio e «collaterali» quali la ricettazione, il reimpiego e l’autoriciclaggio di cui agli artt. da 648 a 648-ter.1 c.p. La severità dei giudici sul tema giunge spesso alle imputazioni per concorso nel reato fino alla previsione dell’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti del commercialista, benché incensurato, ma che si sia adoperato per favorire il riciclaggio dei proventi delittuosi del cliente (Cass. pen. sez. II, 18/07/2014, n. 43130).
Dall’esame delle pronunce si può notare quanto l’azione di contrasto del legislatore, culminata con la recente introduzione del reato di autoriciclaggio, sia fortemente supportata dall’azione giudiziaria e al contempo si possono desumere interessanti orientamenti fra cui quello che attiene alla possibilità di mutamento nella qualificazione del reato. Quest’ultimo, infatti, può dare luogo a imputazioni in prima istanza, per esempio, come ricettazione piuttosto che come riciclaggio o come reimpiego, ciò non toglie che lo stesso sia comunque condannabile anche se a seguito dell’opposizione dei ricorrenti risultasse inquadrabile diversamente. In tabella una sintetica carrellata delle pronunce più recenti sul tema.
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