La voluntary disclosure copre anche il 2013. Chi non ha dichiarato correttamente i capitali detenuti all’estero con il modello Unico/2014 potrà sanare la propria posizione con le sanzioni ridotte. Resta ferma però la finestra per aderire alla collaborazione volontaria, fissata al 30 settembre 2015. Ampliato il termine di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti di chi chiede la voluntary ma poi non paga il dovuto al fisco: in questo caso l’amministrazione avrà 90 giorni di tempo per la contestazione tributaria, anche se una delle annualità coperte dalla sanatoria si è nel frattempo prescritta. È quanto prevedono gli emendamenti al ddl sul rientro dei capitali detenuti oltre confine presentati ieri in commissione finanze alla camera dal relatore Giovanni Sanga (Pd). Il testo recepisce formalmente anche la modifica del governo sul reato di autoriciclaggio, anticipata da ItaliaOggi del 2 ottobre scorso, depositata a firma del ministro per i rapporti con il parlamento, Maria Elena Boschi. Il ddl dovrebbe essere licenziato dalla commissione nella giornata di oggi.
L’estensione temporale. Con la voluntary disclosure potranno essere regolarizzate le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale commesse fino al 30 settembre 2014 (e non più 31 dicembre 2013). L’intervento va a colmare una lacuna che si è creata a causa del ritardo nell’approvazione della legge: lasciando fermo il termine originario (cioè redditi prodotti nel 2012), chi non ha compilato correttamente il quadro RW nell’ultimo modello Unico-Pf non avrebbe potuto beneficiare delle misure premiali della voluntary per l’anno 2013.
Accertamento ai supplementari. Un’altra modifica del relatore interviene sulla disciplina del termine di decadenza per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate nei confronti dei soggetti che aderiscono alla voluntary. Tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e la decadenza del potere accertativo devono passare almeno 90 giorni. Anche se la procedura è a cavallo di due anni, il mancato versamento da parte del contribuente delle somme dovute per la regolarizzazione fa perdere rilievo alla scadenza ordinaria del 31 dicembre. I termini per la notifica degli avvisi saranno automaticamente prorogati fino a 90 giorni. Se per esempio il 10 dicembre 2014 viene presentata un’istanza relativa alle annualità fino al 2009, in caso di mancato pagamento l’accertabilità del 2009 non verrà meno il 31 dicembre 2014 (termine ordinario) ma l’Agenzia avrà tempo fino al 10 marzo 2015.
Penale alleggerito. Più certezza nell’applicazione delle sanzioni penali per i reati previsti dagli articoli 2 e 3 del dlgs n. 74/2000. Si tratta cioè della dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici. La pena sarà sempre ridotta a un quarto. L’emendamento chiarisce così ogni dubbio rispetto alla precedente formulazione del testo, che prevedeva uno sconto di pena «fino a un quarto». Si ricorda che per questi due reati la legge prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni: eliminata ogni valutazione soggettiva, con la voluntary la pena massima scende a un anno e sei mesi. Restano invece interamente coperti dalla procedura i reati previsti dagli articoli 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione), 10-bis (omesso versamento ritenute) e 10-ter (omesso versamento Iva) del dlgs n. 74/2000.
Il calendario. «Dopo l’emendamento presentato dal governo in materia di autoriciclaggio ho dato 24 ore di tempo per i subemendamenti», ha spiegato ieri Daniele Capezzone (FI), presidente della commissione finanze della camera, «e già nella giornata di domani (oggi per chi legge, ndr) il provvedimento sarà licenziato dalla commissione e pronto per essere discusso e votato in aula». Capezzone ha tuttavia criticato la scelta dell’esecutivo di inserire nell’autoriciclaggio anche l’autoimpiego in attività economiche. Una norma che «rischia di trascinare nel circuito penale migliaia di imprese», aggiunge Capezzone, «un conto (e ciò va ovviamente colpito con durezza) è il caso in cui qualcuno trasferisca nell’attività economica capitali di provenienza illegale, ad esempio provenienti dalla criminalità organizzata. Altro conto è invece il caso di chi usi i proventi di una evasione Iva (cosa, quest’ultima, che già può essere giustamente colpita) per acquistare un macchinario o per pagare i dipendenti: che debba, o anche solo possa, scattare la sanzione penale anche in questo caso mi sembra un errore clamoroso». Da qui l’annuncio della presentazione di un subemendamento correttivo.
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