Nel risarcimento dei danni da sinistro stradale, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicurazione vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non già la validità del rapporto assicurativo bensì l’autenticità del contrassegno.
Nell’ipotesi in cui però tale contrassegno risulti falsificato, l’assicuratore non è esposto a nessuna responsabilità.
In base al combinato disposto di cui agli artt. 7 L. n. 990 del 1969 ( ora dell’art. 127 d.lgs. n. 209 del 2005 ) e 1901 c.c. il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non già la validità dei rapporto assicurativo bensì l’autenticità del contrassegno.
Ne consegue che la responsabilità dell’assicuratore rimane esclusa in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato.
Non è infatti la validità del rapporto assicurativo a rilevare nei confronti del danneggiato, ma solo l’autenticità e quindi la provenienza del certificato e del contrassegno.
Nella diversa ipotesi in cui il certificato e il contrassegno risultino invece falsificati, l’assicuratore non è esposto ad alcuna responsabilità, trattandosi di una situazione di mera apparenza al medesimo non ascrivibile.
Si è al riguardo sottolineato che, essendo l’art. 7 L. n. 990 del 1969 volto a tutelare l’affidamento del danneggiato, perché non sussista la responsabilità dell’assicuratore, pur in presenza di un certificato e contrassegno assicurativo falsificati o contraffatti, occorre che risulti appunto esclusa l’apparenza del diritto, e cioè che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.
Al riguardo, tale situazione è integrata in presenza di certificato e di contrassegno pur sempre provenienti dall’assicuratore, come in caso di abusivo relativo riempimento da parte dell’agente ovvero di soggetto che in tale qualità li aveva acquisiti per poi compilarli a rapporto cessato, in assenza di attività dell’assicuratore volta ad adeguatamente pubblicizzare tale cessazione nonché a recuperare i moduli in bianco dei contrassegni e certificati a suo tempo al medesimo consegnati.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 27/08/2014 n. 18307