Nel risarcimento dei danni da sinistro stradale, il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicurazione vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, giacché nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non già la validità del rapporto assicurativo bensì l’autenticità del contrassegno.
Nell’ipotesi in cui però tale contrassegno risulti falsificato, l’assicuratore non è esposto a responsabilità.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 27/08/2014 n. 18307