L’incidenza delle condizioni di speciale difficoltà e di urgenza nelle quali può trovarsi a operare il medico va colta sul piano della misura della colpevolezza e non già su quello della sussistenza della violazione della regola cautelare, a meno che quelle condizioni non siano in grado di influenzare la stessa formazione della regola cautelare applicabile nel caso concreto (si tratterà, quindi, di colpa generica).
La nuova previsione, per contro, incentra sulla colpa lieve del sanitario un’ipotesi che ne esclude la responsabilità penale; ma – secondo la puntualizzazione già operata da questa Corte – solo per i comportamenti imperiti e non anche per quelli negligenti.
Sicché, non è possibile, oggi, richiamare la linea interpretativa espressa ad esempio dalla sentenza Di Lella, pretendendo di conseguire in forza di questa gli effetti previsti dal c.d. d.l. Balduzzi senza che sussistano tutti gli elementi della fattispecie delineata dal legislatore.
Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha precisato che il comportamento ascritto al medico va ricondotto al novero delle condotte negligenti e pertanto non vi è luogo all’applicazione del menzionato articolo 3.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza del 28 agosto 2014 n. 36347.