L’art. 43 del Regio Decreto n. 1736 del 1943 regola in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.
E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 25/08/2014 n.18183