Deve essere riconosciuta la responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, nei confronti del pedone che scende repentinamente da un marciapiede senza guardare, invadendo l’adiacente pista ciclabile e andando a costituire un ostacolo per i ciclisti ivi transitanti, provocando la caduta.
Cassazione penale sez. IV, sentenza del 05/06/2014 n. 35957