Nella homepage del sito dell’IVASS è stata pubblicata, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la nota del 7 ottobre 2014 prot. n. 46-14-036602, di avvio cumulativo del procedimento di cancellazione d’ufficio dal Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni, sulla base di quanto previsto dagli art. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 26, comma 1 lett. c), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché per altra causa di cancellazione prevista dal citato art. 113, comma 1.
Alla nota è allegato l’elenco contenente i nominativi degli intermediari destinatari del procedimento.
L’Istituto ricorda che la cancellazione non comporta in alcun modo la perdita del requisito per poter richiedere in qualsiasi momento la reiscrizione nel RUI.
Qualora taluno dei destinatari della presente comunicazione di avvio del procedimento ritenga sussistente un giustificato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività per oltre tre anni, potrà sottoporre alla valutazione dell’Istituto una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, corredata di fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento e/o a eventuali richieste di informazioni, dovrà essere inoltrata all’Istituto, entro e non oltre il prossimo 17 novembre2014, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo vigilanza.intermediariassicurativi@pec.ivass.it avendo cura di specificare nell’oggetto: numero iscrizione – Cognome/Nome o Ragione sociale –cancellazione inoperativi.
Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto provvederà alla cancellazione dal RUI.
L’unità organizzativa è il Servizio Vigilanza Intermediari Assicurativi. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Luisa Cavina. Qui l’elenco degli intermediari destinatari del procedimento: http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F12147/inoperativi_da_cancellare.pdf