di Vincenzo José Cavallaro
La voluntary disclosure arriva al traguardo con il voto favorevole dalla camera del deputati di ieri. L’introduzione del reato di autoriciclaggio è senza dubbio la novità più rilevante: l’autore di reati, anche tributari, che trasferisce il profitto o prodotto del reato in modo da occultarne la provenienza, in modo da spezzare la tracciabilità, o lo impiega in attività economiche o finanziarie, sarà autonomamente perseguibile.
E senza che ipotesi di autoconsumo determinino l’esclusione della punibilità. Il rischio di essere perseguiti per autoriciclaggio spingerà molti contribuenti ad aderire alla procedura di collaborazione volontaria, procedura he nel testo approvato ieri dalla camera si sdoppia: da una parte la Voluntary Estera, a cui possono accedere i soggetti destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici) e il cui presupposto d’accesso è l’esistenza di violazione a tali obblighi commesse fino al 30 settembre 2014, dall’altra la voluntary interna, a cui possono accedere tutti i contribuenti (dunque anche le società di capitali) per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. La voluntary estera e la voluntary interna sono due procedure distinte, ma che in molti casi verranno azionate in modo sincrono. Gli attivi esteri detenuti da residenti italiani in paradisi fiscali in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale derivano in molti casi da evasioni fiscali nazionali perpetrate da società. In tali casi la voluntary interna rappresenta una procedura di completamento della voluntary estera. In altri essa potrà essere autonoma. Il punto qualificante delle due procedure è l’esclusione della punibilità penale per tutti i reati tributari dichiarativi, anche per quelli fraudolenti, e per l’omesso versamento di ritenute e di Iva nonché per i reati di riciclaggio e auto riciclaggio aventi ad oggetto il trasferimento del provento o del profitto dei reati tributari in parola. Più in dettaglio, i reati coperti dalla esimente penale sono la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, la dichiarazione omessa, l’omesso versamento di ritenute certificate, l’omesso versamento d’Iva, nonché il riciclaggio e l’autoriciclaggio aventi ad oggetto il trasferimento del provento o del profitto dei reati per i quali opera l’esimente. Esimente che ha natura oggettiva e non soggettiva: non è limitata ai soggetti che accedono alla procedura di disclosure, ma si estende a tutti i concorrenti. I professionisti, i banchieri, i consulenti, che hanno avuto a che fare con attivi esteri non dichiarati di propri clienti, attivi che potrebbero essere qualificati nell’ambito di future indagini giudiziarie come provento di reati tributari, dovrebbero essere i primi soggetti interessati alla regolarizzazione della posizione dei propri clienti. Perché tale regolarizzazione determina l’esclusione della punibilità anche nei loro confronti. L’inclusione dei reato di riciclaggio tra i reati oggetto di esclusione della punibilità, fa guadagnare all’Agenzia delle entrate degli alleati preziosissimi: le banche estere, soprattutto Lussemburghesi, Svizzere e Monegasche, che oggi hanno la possibilità di accompagnare la caduta dei segreti bancari interni permettendo la regolarizzazione delle posizioni dei propri clienti in sicurezza giuridica. Restano non coperti da causa di esclusione della punibilità solo l’emissione di fatture per operazioni inesistenti e l’occultamento o distruzione di scritture contabili. Il costo dell’adesione dipenderà dall’anno in cui è stata perpetrata l’evasione fiscale e i meccanismi del raddoppio dei termini (vedere tabella) avranno in questo un peso determinante. Raddoppio che non si applicherà in caso di attivi detenuti in vecchi paradisi fiscali ormai divenuti collaborativi come il Lussemburgo. Rischia di produrre contenzioso da disclosure, di contro, la tematica del raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati coperti dalla causa di esclusione della punibilità.