L’allenatore di una disciplina sportiva è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 c.p. comma 2°, a tutela della incolumità degli atleti, sia in forza del principio del neminem laedere, sia, quando ci si trovi di fronte a una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 codice civile; ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo in presenza dei quali l’Incidente non si sarebbe verificato o avrebbe cagionato pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’atleta, costituiscono altrettante cause dell’evento.
Posto che l’attività sportiva del taekwondo (benché non assimilabile alle discipline qualificabili come sport estremi ovvero all’automobilismo, al motociclismo o all’alpinismo) è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi per l’incolumità fisica degli atleti, dalla stessa derivanti deve affermarsi che la posizione di garanzia di cui l’allenatore è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi per coloro che praticano detto sport.
Cassazione penale sez. IV, sentenza del 14/02/2014 n. 31734