Anche i terzi, quando si trovano esposti ai rischi di un’attività lavorativa, devono ritenersi destinatari delle norme di prevenzione per cui non rileva che a infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione.
Cassazione penale sez. IV sentenza del 14/02/2014 36438