Nell’assicurazione contro i danni, quando le parti elevino a condizione sospensiva della liquidazione del danno a carico dell’assicuratore la circostanza futura e incerta dell’inizio di un procedimento penale a carico dell’assicurato per reato riguardante i fatti generatori del danno, l’avveramento di tale condizione è di
impedito il decorso della prescrizione, fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell’assicurato, mentre contrasta con la schema legale del contratto di assicurazione ritenere che a condizione sospensiva sia stato elevato il diritto al pagamento, come distinto dal diritto all’indennizzo, la cui prescrizione decorrerebbe autonomamente, atteso che diritto all’indennizzo e diritto al pagamento dello stesso coincidono, poiché quest’ultimo non è altro che il diritto dell’assicurato a vedersi risarcito, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto in conseguenza del sinistro.
Cassazione civile sez. III, sentenza del 11/07/2014 n. 15921