Quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall’altro, il giudice di legittimità ammette che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell’altro ai sensi dello art. 2054 secondo comma, codice civile
Cassazione civile sez. III, sentenza del 23/07/2014 n. 16759