La controversia che il conducente di un veicolo circolante su una strada pubblica, adducendo di avere sofferto danno alla persona a causa di un sinistro occorsogli a causa delle condizioni della strada, introduce contro il Comune proprietario della strada per ottenere il risarcimento del danno, esula dalle controversie di cui al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, cui allude l’art. 7, secondo comma, c.p.c. e, se compresa – a norma dell’art. 14 c.p.c. – nel limite di cui al primo comma della stessa norma, rientra nella competenza per valore del giudice di pace ed altrimenti, sempre per ragioni di valore, in quella del tribunale.
Cassazione civile sez. VI, sentenza del 05/09/2014 n. 18813