Nella materia della sicurezza del lavoro e della prevenzione infortuni, la norma dettata dall’art.7 d.lg. n. 626/1994 (ora art.26 d.lg. n. 81/2008) ha la funzione di individuare l’ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell’ottica di rafforzare la tutela dei beni giuridici della vita e della salute del lavoratore, non potendosi ritenere corretta l’interpretazione secondo la quale la verifica in merito all’idoneità tecnico-professionale debba intendersi limitata alle competenze tecniche dell’impresa appaltatrice.
Cassazione penale sez. IV, sentenza dell’8/07/2014 n. 36268