Dal 3 novembre via libera all’intestazione temporanea dei mezzi di terzi che però poi presuppone l’uso esclusivo e personale del veicolo. Restano comunque esclusi dall’obbligo di annotazione i veicoli aziendali assegnati al dipendente a titolo di fringe benefit o in uso promiscuo per tempo libero e lavoro. Lo ha chiarito il Ministero dei trasporti con l’attesa circolare n. 23743 di ieri. L’art. 94/4-bis del codice stradale (e il relativo art. 247-bis del regolamento stradale) tratta delle ipotesi di variazione dei dati dell’intestatario della carta di circolazione e della intestazione temporanea di mezzi. Ma solo dal 3 novembre 2014, data di attivazione materiale delle procedure informatiche che al momento escludono dalla riforma gli utilizzatori dei veicoli adibiti la trasporto professionale di cose e persone. In caso di comodato per uso esclusivo, eccetto i casi di utilizzo del veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare, se il prestito durerà per più di trenta giorni il nominativo del comodatario dovrà essere annotato sulla carta di circolazione. Questa pratica però presuppone l’uso esclusivo e personale del mezzo in capo all’utilizzatore. Ciò vale, spiega il ministero, ad escludere che il medesimo veicolo possa essere contemporaneamente intestato in via temporanea a più soggetti. Attenzione al comodato di mezzi aziendali. Restano di certo esclusi dalla riforma i mezzi assegnati come fringe benefit o in uso promiscuo per lavoro e affari privati.
Carta di circolazione, stretta per auto in prestito
di Stefano Manzelli