Banca d’Italia vuole aumentare i poteri di controllo sulle acquisizioni in ambito bancario, anche quelle di minori dimensioni o dentro l’Ue, che oggi non sono soggette ad autorizzazione. Le nuove disposizioni di vigilanza includeranno modifiche alla disciplina sulle partecipazioni detenibili dalle banche.
Secondo l’attuale normativa, le acquisizioni di partecipazioni da parte di una banca o capogruppo in altre banche e società finanziarie sono soggette ad autorizzazione solamente quando l’operazione è di ammontare elevato (oltre il 10% del patrimonio di vigilanza) oppure è fuori dall’Ue o del G10. Negli altri casi è sufficiente una semplice comunicazione preventiva, da fare 30 giorni prima del perfezionamento dell’operazione. Banca d’Italia, già ora, può adottare alcuni provvedimenti specifici nei confronti delle banche: per esempio può vietare determinate operazioni (precisate dal Tub). Ma l’effettivo esercizio di questi poteri non è definito in modo chiaro ed è ostacolato dal poco tempo a disposizione dopo la comunicazione preventiva.
Perciò Via Nazionale vuole ora estendere a 90 giorni il termine per la comunicazione e, soprattutto, vuole chiarire che in tutti i casi di acquisizione del controllo (siano essi soggetti ad autorizzazione o a comunicazione preventiva), «la Banca d’Italia può negare l’autorizzazione oppure condizionare o vietare l’acquisizione oppure ordinare, in qualsiasi momento anche successivo all’acquisto, la dismissione delle partecipazioni qualora l’operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione della banca».
Bankitalia considererà nelle operazioni anche «i rischi aggiuntivi della società partecipata» e la «sostenibilità dell’acquisizione dal punto di vista finanziario, organizzativo e tecnico». Inoltre potrà intervenire anche in caso di «ostacoli all’esercizio della vigilanza su base consolidata». Le novità potrebbero inquadrarsi in una prossima fase di consolidamento del settore, come conseguenza delle difficoltà di qualche istituto di piccole dimensioni: uno scenario che è stato ipotizzato nelle ultime settimane anche da broker e analisti di mercato. Bankitalia ha precisato soltanto che le nuove norme sono state suggerite dall’esperienza di vigilanza e dagli standard del Comitato di Basilea.
Un’altra novità è legata allo shadow banking e ai veicoli fuori bilancio. Le nuove regole contabili internazionali, in vigore dall’anno prossimo, prevedono un unico principio di consolidamento basato sulla nozione di controllo, che sarebbe applicabile anche alle società veicolo di cartolarizzazione e ad altre entità simili: di conseguenza queste società potrebbero uscire dai bilanci consolidati, con conseguente rischio di estensione dell’area dello shadow banking. Per esempio, «potrebbero fuoriuscire società veicolo operanti nell’interesse di un gruppo bancario (che ne risulta esposto ai rischi e benefici) ma sulle quali non è possibile individuare un soggetto capace di dirigerne le attività e influenzarne i rendimenti (i cosiddetti veicoli autopilot)». Per evitare effetti indesiderati sulla vigilanza, Bankitalia ha introdotto alcune indicazioni per «precisare la nozione di controllo valida a fini prudenziali, in modo da ricondurvi espressamente, indipendentemente dal trattamento contabile, anche i casi in cui un veicolo sia legato a un gruppo bancario da rapporti finanziari o organizzativi (per esempio clausole contrattuali e meccanismi statutari) tali da determinare, nella sostanza, l’attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo». Sarà dunque più difficile portare i veicoli fuori dai bilanci e lontano dai controlli.
Le direttive Crd4 e Ficod1 hanno inoltre modificato l’ambito della vigilanza consolidata sulle banche, che includerà anche le «società di partecipazione finanziaria miste» (Spfm), ossia quelle che, avendo partecipazioni sia nel settore bancario che assicurativo, sono a capo di un conglomerato finanziario. In precedenza le Spfm erano soggette solo alla vigilanza supplementare. Sarà anche modificato il criterio della «rilevanza determinante» all’interno di un gruppo delle società con attività bancaria, finanziaria e strumentale. In particolare, la condizione di «rilevanza determinante» sarà rispettata quando l’attivo di bilancio delle componenti finanziarie del gruppo sia pari o superiore al 40% dell’attivo dell’intero gruppo. Tra gli altri provvedimenti, infine, Bankitalia ha precisato che, in linea con le prassi attuali, «non sono ammesse configurazioni di gruppo nelle quali un’assicurazione si interponga nella catena di controllo che unisce la capogruppo alle società del gruppo». (riproduzione riservata)