Stretta sulla sicurezza lavoro. Ai sensi della «231» va necessariamente sospesa l’attività dell’impresa responsabile dell’infortunio. In caso di gravi lesioni al dipendente, infatti, le sanzioni interdittive non sono facoltative ma devono essere necessariamente applicate. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 42503 del 16 ottobre 2013. Ma non è tutto. Per la quarta sezione penale è del tutto irrilevante il fatto che l’azienda abbia, a processo in corso, già risarcito l’operaio. Inutile quindi il ricorso in Cassazione presentato dalla difesa di una piccola impresa responsabile del taglio di una falange della mano di un lavoratore che operava con un trapano privo del dispositivo automatico di sicurezza. In particolare il legale ha lamentato che le sanzioni interdittive non dovevano essere applicate, ricorrendo le cause di esclusione, per avere riparato le conseguenze del reato con il risarcimento all’operaio. A questa obiezione gli Ermellini hanno ribattuto che pur rilevando che la copia della quietanza di risarcimento del danno prodotta in udienza è datata 14/3/2013 (ed è quindi successiva alla emanazione della sentenza), va comunque ricordato che «il terzo comma dell’art. 25-septies della 231 stabilisce che «in relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi». Da questa disposizione la Cassazione evince che «in caso di commissione del delitto di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, le sanzioni interdittive devono essere applicate obbligatoriamente». Nulla da fare, inoltre, sulla richiesta di sospensione condizionale della pena che, ad avviso del Collegio di legittimità, non trova ingresso nel sistema delineato dal dlgs 231, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti. Ciò perché sono inapplicabili istituti giuridici non espressamente sanciti dalle norme.