Nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l’entità del massimale, sia pure nel rispetto dei minimi di legge, dipendono dalla libera volontà negoziale delle parti, sicchè è l’assicuratore stesso che ha l’onere di provare, mediante esibizione delle polizze, quale fosse il limite del massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all’epoca del sinistro, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, e la misura del massimale si presume quindi nota al giudice.
Cassazione civile sez. III, 14 maggio 2013 n. 11552