L’assoggettamento dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, determinando la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia e la sua ricostituzione con l’impresa cessionaria del portafoglio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, esclude il diritto dell’agente all’indennità di cui all’art. 12, comma 4, dell’Accordo Nazionale Agenti del 1981, prevalendo la disciplina speciale dettata dall’art. 6 citato su quella di cui agli art. 2118 e 2119 cod. civ., con conseguente esclusione della possibilità per l’agente di insinuazione al passivo fallimentare del relativo credito (Cass. ord. 18 dicembre 2012, n. 23386, con riferimento all’Accordo del 1981; Cass. 1 agosto 2011, n. 16850; conf. Cass. 20 dicembre 2012, n. 23654, con riferimento all’Accordo del 1975).
Tale giurisprudenza si pone in continuità, con quella che ha portato a escludere, nel caso di liquidazione coatta dell’impresa preponente, l’indennità di preavviso (Cass. 4 settembre 2009 n. 19210; Cass. 17 novembre 2005 n. 23266; conf. Cass. 22 giugno 2005 n. 13443; Cass. 28 febbraio 1996, n. 1592).
A sostegno del principio enunciato, la giurisprudenza ha precisato che la disciplina speciale dettata dall’art. 6 del d.l. n. 576/ 1978 rende inapplicabili gli artt. 2118 e 2119 c.c. e concorre a giustificare la scelta del legislatore il fatto che, in tal caso, il rapporto di agenzia è automaticamente ricostituito con l’impresa cessionaria del portafoglio.
L’art. 12, comma 4 dell’Accordo collega espressamente l’indennità aggiuntiva alle ipotesi di scioglimento del contratto previste dallo stesso art. 12 al comma 2 e cioè ai casi in cui il contratto di agenzia si scioglie “per recesso dell’impresa o dell’agente”; a tali casi non si può ricondurre lo scioglimento di diritto previsto dall’art. 6 del d.l. n. 576/1978.
In senso contrario Cass. 29 aprile 1999 n. 4310, che, tuttavia, ha declinato (secondo la legge processuale valevole ratione temporis) il sindacato diretto di legittimità della Corte sulla clausola dell’accordo collettivo.
L’unica pronuncia realmente dissonante è, come rilevato da Cass. n. 23654/2012, quella di Cass. 10 agosto 2007 n. 17602, per la quale il principio di cui all’art. 6 della legge n. 576 del 1978 non troverebbe applicazione ove sia la stessa contrattazione collettiva a prevedere la corresponsione delle ulteriori indennità predette.
Tale orientamento, tuttavia, non è condiviso sia perché la lettera dell’Accordo esclude tale interpretazione dell’art. 12, sia perché, comunque, la contrattazione collettiva potrebbe disporre con efficacia limitata alle sole parti, e mai contra legem; essa, pertanto, non può essere opposta ai creditori della società posta in liquidazione coatta amministrativa, né quindi agli organi di questa.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, 13 settembre 2013 n. 21019