Il prepensionamento Fornero dà titolo al riscatto parziale dal fondo pensione. Il lavoratore che abbia aderito all’accordo di incentivo all’esodo previsto dalla legge n. 92/2012, in particolare, ha diritto di riscattare il 50% della posizione contributiva maturata presso il fondo pensione. Lo precisa la Covip in risposta ad un quesito con cui un fondo pensione ha chiesto, appunto, chiarimenti sulla possibilità di riconoscere la facoltà di riscatto (art. 14, comma 2, lett. b, del dlgs n. 252/2005) a quei lavoratori che si trovino nella situazione prevista dall’art. 4 della citata riforma Fornero (c.d. esodo incentivato).
Il prepensionamento Fornero. La riforma Fornero prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale presso aziende con più di 15 dipendenti, di stipulare accordi tra datori di lavoro e sindacati finalizzati a incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi alla pensione, vale a dire i lavoratori che raggiungono i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del lavoro.
Con tali accordi di esodo, inoltre, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’Inps la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari alla pensione teorica del lavoratore, per tutto il periodo fino a raggiungere l’effettivo pensionamento.
Sì al riscatto parziale. Il quesito formulato alla Covip, in sostanza, chiede di sapere se il prepensionamento Fornero possa essere assimilato alla fattispecie della mobilità che, ai sensi del citato dlgs n. 252/2005, costituisce titolo per chiedere il riscatto parziale nella misura del 50% della posizione individuale. La risposta della Covip è affermativa. La commissione di vigilanza, prima di tutto, osserva che le due fattispecie (vale a dire la fattispecie dell’esodo incentivato di cui alla legge n. 92/2012 e quella della mobilità di cui alla legge n. 223/1991) sono entrambe finalizzate a tutelare il lavoratore di fronte ad un’esigenza del datore di lavoro di gestire le eccedenze di personale senza ricorrere a licenziamenti collettivi. Per la Covip quindi esistono forti analogie nei due casi, perché oltre ad avere il medesimo presupposto, entrambe le fattispecie comportano la cessazione del rapporto di lavoro e l’erogazione di una prestazione a sostegno del reddito da parte dell’Inps. Peraltro la Covip rileva che sussistono anche altre fattispecie analoghe alla mobilità e all’esodo incentivato, come a esempio le prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dei dipendenti del settore del credito (cd Fondo esuberi istituito con decreto ministeriale n. 158 del 2000) che, alla cessazione del rapporto di lavoro dei predetti dipendenti, eroga loro un assegno per un determinato periodo di tempo, allo scopo di sostenerne il reddito prima del pensionamento. In merito l’orientamento dell’agenzia delle entrate in più di una occasione (risoluzioni n. 399/E del 2008 e n. 30/E del 2004) è stato quello di ritenere applicabile il regime fiscale previsto per i riscatti della posizione individuale per mobilità anche a coloro che chiedono il riscatto a seguito dell’accesso al predetto fondo esuberi.
In conclusione, per tutte le considerazioni che precedono, la Covip ritenersi che anche gli iscritti ai fondi pensione che si trovino nelle condizioni disciplinate dall’art. 4 della legge n. 92/2012, ossia che fanno accesso al prepensionamento a esodo incentivato, possano esercitare la facoltà di riscatto parziale.