Pagina a cura di Valentina Barbanti  

 

È alla Consob e alla Banca d’Italia che dovranno essere effettuate le comunicazioni previste dal regolamento Ue n. 236/2012 che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte (vale a dire delle posizioni ribassiste) sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari. Il decreto sviluppo-bis (dl 179 del 18 ottobre 2012), pubblicato sulla G.U. del 19 ottobre scorso ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto nel Testo unico della finanza (dlgs 58 del 24 febbraio 1998) una norma che individua le autorità competenti a esercitare i poteri previsti dal citato regolamento, efficace in Italia a partire da giovedì 1 novembre 2012. Oltre alla Consob, per le azioni, e Banca d’Italia, per titoli di stato e per i cosiddetti cds (credit default swap, contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio d’inadempimento dell’emittente) in relazione al debito sovrano, il Ministero dell’economia e delle finanze sarà l’autorità competente a esercitare poteri di intervento in circostanze eccezionali, dietro proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

Gli obblighi e le esenzioni a livello comunitario. Il regolamento n. 236/2012 prevede: l’obbligo di comunicazione alle autorità nazionali competenti delle posizioni nette corte individuali su debito sovrano e su azioni quotate e titoli di stato, che scatta al raggiungimento della soglia dello 0,2% del capitale sociale dell’emittente, o di un determinato controvalore per i titoli di stato. Quando la posizione netta corta su azioni raggiunge lo 0,5% del capitale sociale, ne è prevista la pubblicazione; il divieto di vendite allo scoperto «nude» (c.d. divieto di naked short selling), ossia in assenza della disponibilità dei titoli, su azioni e titoli di stato; e il divieto di assumere posizioni speculative su cds relativi a emittenti sovrani.

L’esenzione dalle predette regole è consentita per due tipi di attività. Per le azioni e per i titoli di stato e i cds sovrani, possono essere esentati dagli obblighi di notifica i cosiddetti «market maker», vale a dire quei soggetti che, sui mercati regolamentati italiani e/o al di fuori di essi svolgono attività di supporto agli scambi (o più precisamente, si propongono, su base continua, come disposti a negoziare in acquisto e vendita a prezzi competitivi, per quantità comparabili e in maniera irrevocabile e/o nell’ambito della propria attività abituale, eseguono ordini avviati da clienti o rispondono alle richieste di vendita o di acquisto dei clienti). Per i titoli di stato e cds sovrani, dell’esenzione possono anche beneficiare gli operatori principali autorizzati (c.d. «primary dealer»). In ogni caso, i soggetti che intendono usufruire del regime privilegiato sono tenuti a notificare la volontà di avvalersi dell’esenzione con almeno 30 giorni di anticipo; la notifica va effettuata all’autorità competente dello stato membro d’origine per i market maker e a quella dell’emittente sovrano per i primary dealer. Il regime delle esenzioni è un punto chiave del nuovo regolamento comunitario.

– Banca d’Italia. Alla Banca d’Italia dovranno essere effettuate le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker italiani e degli operatori principali autorizzati in titoli di stato che intendono avvalersi delle esenzioni. Il 19 ottobre scorso la banca centrale italiana ha pubblicato una comunicazione dove si forniscono le istruzioni operative per ottemperare agli obblighi previsti dal nuovo regolamento comunitario, richiamando gli operatori ad attenersi a quanto previsto nel documento di consultazione pubblicato il 17 settembre 2012 dall’Aesfem per garantire a livello comunitario l’uniformità delle prassi di mercato e degli approcci di vigilanza. In tale documento, sono fornite indicazioni sul regime delle esenzioni, vengono proposti requisiti ai quali i market maker devono attenersi per beneficiare delle esenzioni stesse e si fornisce uno schema per la notifica della richiesta di esenzione.

– Consob. Con Comunicazione n. Dme/12083249 del 19 ottobre scorso la Consob ha specificato le modalità attraverso le quali, a partire dal 1° novembre 2012, gli investitori dovranno trasmettere le proprie posizioni nette corte ed effettuare le notifiche relative all’utilizzo delle esenzioni per market maker su titoli azionari. Anche in questo caso, nell’effettuare le notifiche, si richiede di attenersi a quanto previsto nel documento di consultazione dell’Aesfem e, una volta approvate in via definitiva, alle relative linee guida (utilizzando gli schemi di notifica ivi allegati).

Inoltre, con delibera n. 18348 del 17 ottobre 2012, la Commissione ha specificato che dal 1° novembre 2012 cesseranno di avere efficacia la delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob aveva introdotto un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte su titoli azionari, e la delibera n. 17993 dell’11 novembre 2011, con la quale era stato introdotto il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli da parte dell’ordinante al momento dell’ordine.

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