DI VALENTINA BARBANTI
Stretta antiriciclaggio su depositi bancari e sui cambiavalute. In vigore da ieri, 2 ottobre 2012, il nuovo limite di 2.500 euro per l’uso del contante da parte dei cambiavalute, identificati con i soggetti che svolgono professionalmente, nei confronti del pubblico attività di negoziazione, a pronti di mezzi di pagamento in valuta iscritti in un apposito registro. Ma anche inasprimento del regime sanzionatorio antiriciclaggio in relazione a libretti di deposito bancari e postali al portatore con sanzioni che vanno dall’1 al 40% dell’importo trasferito o che oscillano dal 30 al 40% del saldo del libretto al portatore e con la novità dell’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori ad almeno 3 mila euro. A prevederlo è il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 e pubblicato sulla G.U. n. 230 del 2 ottobre, che integra e modifica le norme del Tub già riformate dal decreto legislativo n. 141/2010. Le previsioni del nuovo decreto entreranno in vigore il 17 ottobre prossimo, fatta eccezione per due norme, tra cui quella sulla fi ssazione del limite all’uso del contante da parte dei cambiavalute, contenuta in un nuovo comma 1-bis che il correttivo inserisce nell’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. L’altra norma che è entrata in vigore il giorno stesso di pubblicazione del decreto 169/2012 in Gazzetta Uffi – ciale è quella che prevede l’operatività dell’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, che deve intendersi costituito alla data di avvio di tale gestione. Tra le novità che saranno operative da ottobre spicca l’inasprimento del regime sanzionatorio antiriciclaggio in relazione a libretti di deposito bancari e postali, ma anche l’applicazione delle disposizioni del Tub relative al credito ai consumatori e delle previsioni del decreto cosiddetto cresci-Italia (n. 1/2012) sulla libertà di scelta della polizza da parte del consumatore alla cessione di quote di stipendio o pensione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950: per la distribuzione del servizio i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio potranno avvalersi, non solo di agenti in attività fi nanziaria o mediatori crediti iscritti nei rispettivi elenchi, ma anche di banche, intermediari fi nanziari e Poste italiane S.p.A. Il decreto pubblicato ieri interviene sulla disciplina che riguarda i soggetti operanti nel settore fi nanziario contenuta nel Titolo V del Tub anche per chiarire che queste previsioni non si applicano alle società cessionarie o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. Il nuovo decreto modifi ca anche le norme in tema di informativa da rendere al consumatore prevedendo che i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non siano tenuti a osservare alcun obbligo: sarà direttamente il fi nanziatore a dover assicurare che il consumatore riceva le adeguate informazioni precontrattuali e assicurare il rispetto della nuova disciplina. Viene chiarito anche che non costituisce esercizio di agenzia in attività fi nanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori fi nanziari iscritti nell’apposito albo ed effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l’incarico di promotore, purché i fi nanziamenti o i servizi di pagamento consentano agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti fi nanziari. Si modifi ca il codice dei contratti pubblici, eliminando la necessità dell’autorizzazione del Mef (prevista dall’art. 30 legge n. 109/1994) per il rilascio di fi deiussioni da parte degli intermediari fi nanziari iscritti nell’albo ex art. 106 Tub. E non poteva mancare, tra queste e altre norme, anche un occhio ai poteri di vigilanza attribuiti a Banca d’Italia, che potrà adottare, se necessario, provvedimenti specifi ci nei confronti di singoli intermediari fi – nanziari riguardanti anche la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni (anche di natura societaria) e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, e infi ne, nel caso di strumenti fi nanziari computabili nel patrimonio a fi ni di vigilanza, il divieto di pagare interessi. © Riproduzione riservata