Il caso
Il riconoscimento del danno indennizzabile dall’Inail è esclusivamente quello verificatosi nello spazio-temporale correlato allo svolgimento attività lavorativa. Ogni “deviazione” del percorso esclude l’indennizzo dell’infortunio.
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 235: ottobre 2012
Il fatto
Tizio si reca presso l’ASL competente per sottoporsi ad una visita medica richiesta dal datore di lavoro, per la revisione dei requisiti di parziale inidoneità al lavoro. Chiede ed ottiene dal datore di lavoro un permesso retribuito per poter rientrare presso la propria abitazione al termine della visita medica, anziché tornare al posto di lavoro, anticipando così la pausa per il pranzo.
Alle ore 11 Tizio termina la visita medica e fa rientro a casa, ma durante detto tragitto viene coinvolto in un incidente stradale ove si procura delle lesioni personali con conseguente invalidità permanente. Chiede all’Inail il riconoscimento dell’indennità per il danno biologico subito, ma l’Inail gli nega l’indennizzo.
Tizio dunque ricorre al Tribunale il quale, in prima istanza, accoglie la domanda di indennizzo a carico dell’Inail.
Detta domanda però viene completamente riformata in appello, in forza del gravame proposto dall’INAIL.
La Corte d’Appello, sul punto, non ritiene che il danno sia riconducibile al concetto di occasione di lavoro, quale causa legittima di esposizione al rischio lavorativo che viene tutelato dall’istituto previdenziale. Questo perché mentre durante lo svolgimento della visita medica Tizio doveva considerarsi al lavoro a tutti gli effetti – essendo la visita era stata richiesta dal datore di lavoro – non altrettanto poteva dirsi al momento del sinistro poiché Tizio stava usufruendo di un permesso di esenzione dal lavoro e transitava in un percorso del tutto diverso da quello che avrebbe dovuto fare per recarsi dall’ASL al lavoro se, anziché in permesso, avesse dovuto rientrare sul posto di lavoro.
Contro detta decisione Tizio propone ricorso per la cassazione della sentenza. CONTENUTO A PAGAMENTO
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