L’art. 15 della Direttiva 2009/103/CE (c.d. Direttiva Auto Codificata), disciplina la spedizione dei cosiddetti “dispatched vehicles” tra Paesi dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein), prevedendo che, limitatamente al periodo di 30 giorni successivo alla data di accettazione della consegna del veicolo, il rischio assicurativo si “sposti” temporaneamente dal Paese di spedizione a quello di destinazione del veicolo anche se il nuovo proprietario non abbia ancora provveduto alla
reimmatricolazione del veicolo stesso. Decorso tale periodo il rischio “torna” di nuovo a tutti gli effetti al Paese di spedizione del veicolo, così come previsto dalla Direttiva 88/357/CEE.
Il veicolo in spedizione può quindi essere assicurato per la r.c. auto con un’impresa assicuratrice del Paese di destinazione, nonostante la targa sia ancora quella del Paese di provenienza. In caso di sinistro avvenuto nel Paese di destinazione risponde quindi dei danni a terzi la suddetta impresa assicuratrice mentre, in caso di sinistro avvenuto in un Paese di transito, risponde dei danni il corrispondente bureau Carta Verde.
Se invece il veicolo risulti privo di copertura assicurativa, la gestione del sinistro avvenuto nel Paese di destinazione del veicolo nel termine di 30 giorni dalla data di accettazione della consegna, spetta al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada del Paese di destinazione o, qualora sia avvenuto successivamente, al
Bureau Carta Verde. Qualora poi il veicolo risulti sprovvisto di copertura assicurativa ed il sinistro sia avvenuto nel Paese di spedizione, la gestione del sinistro spetta invece al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada del Paese di spedizione del veicolo.
La Direttiva Europea presenta invece un vuoto normativo nel caso in cui il sinistro si verifichi quando il veicolo sia regolarmente assicurato da un’impresa operante nel Paese di destinazione e si trovi ancora nel Paese di spedizione. In questa ipotesi la direttiva non individua infatti un interlocutore certo per il
danneggiato nel proprio paese di residenza.
L’argomento è stato affrontato dal Consiglio dei Bureaux che – in attesa di un intervento normativo dirimente, i cui tempi non sono brevi – ha individuato una soluzione temporanea in via volontaria, proponendo di gestire queste casistiche attraverso il mandatario per la gestione dei sinistri (sistema “IV Direttiva Auto”, ai sensi dell’art 21 Direttiva 2009/103/CE) dell’impresa assicuratrice operante nel Paese di spedizione del veicolo.
La proposta del Consiglio dei Bureaux, su cui Insurance Europe ha preventivamente ottenuto l’adesione delle Associazioni nazionali degli assicuratori, è stata sottoposta alla Commissione Europea (v. doc. NLI-MTR-12- 092 allegato) che ha espresso parere con esito favorevole (doc. NLI-MTR-12-093 allegato).
Accogliendo quindi la richiesta di Insurance Europe (doc. NLI-MTR-12-091 allegato) alle varie Associazioni nazionali di dare diffusione alla suddetta soluzione temporanea, ci uniamo all’iniziativa congiunta del CoB e di IE (doc.NLI-MTR-12-094 allegato) e invitiamo le imprese a adottare le misure idonee affinché la propria rete di mandatari sia in grado di gestire anche questa nuova funzione.
Fonte: ANIA