DI FABRIZIO VEDANA
Verifiche antiriciclaggio: tempo scaduto. Banche e intermediari costrette a chiudere il conto al cliente e a restituirgli il denaro qualora non sia stato possibile effettuarne l’adeguata verifi ca ovvero identifi care il titolare effettivo. Lo prevede l’articolo 18 del dlgs 169/2012, in G.U. il 2 ottobre scorso. La nuova normativa, con la quale si aggiunge il comma 1-bis all’art. 23 del dlgs 231/07 (legge antiriciclaggio), entrerà in vigore il prossimo 17 ottobre ed è destinata ad incidere in modo signifi cativo sull’operatività di banche, sim, sgr, società fi duciarie ed anche dei professionisti. Il principio sancito e’ che l’assenza delle informazioni necessarie per attribuire al cliente un profi lo di rischio antiriciclaggio deve essere valutata come assenza di un «sopravvenuto » requisito essenziale del rapporto contrattuale e come tale determinarne l’automatica risoluzione. In realtà la norma, ad una più attenta lettura, presenta molti aspetti di non facile applicazione. In primo luogo presuppone che la banca o l’intermediario sia a conoscenza dell’esistenza presso altra banca di un c/c intestato al cliente: se così fosse, in realtà, la banca potrebbe forse avere da quest’ultima le informazioni mancanti ai fi ni antiriciclaggio ovvero un’attestazione che dia atto che le stesse sono già state fornite. Qualora la banca (circostanza probabile) non sia a conoscenza dell’esistenza di un conto corrente presso altra banca appare abbastanza scontato pensare che la chiusura del conto e il relativo trasferimento della liquidità possa avvenire solo dopo averne ottenuta informativa dallo stesso cliente. Ma se così fosse c’è da pensare che in tale occasione il cliente, informato delle conseguenze derivanti dalla nuova norma, fornisca le informazioni necessarie per consentire alla banca di effettuare l’adeguata verifi ca antiriciclaggio facendo di conseguenza venire meno anche la necessità di chiudere il rapporto. Si aggiunga poi che il nuovo art. 23, comma 1-bis, della legge antiriciclaggio sembra introduca, in capo alla banca, un vero e proprio obbligo di vendita coattiva dei titoli presenti nel deposito intestato al cliente per il quale non sia stato possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifi ca. La norma infatti parla di restituzione al cliente dei fondi, degli strumenti e delle altre disponibilità mediante liquidazione del relativo importo tramite bonifico su un conto corrente. Tale attività liquidatoria pare presupporre una discrezionale e forse pericolosa valutazione da parte della banca sulla vendita dei titoli. Evidente il rischio che il cliente possa lamentarsi con la banca per essersi visto vendere beni di sua proprietà magari nel momento sbagliato con conseguente realizzazione di una perdita del capitale investito. In attesa del provvedimento Bankitalia con istruzioni sulle modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifi ca, pare opportuno per banche ed intermediari informare la clientela, con avvisi in fi liale, tramite il sito internet, con una lettera o con altri strumenti di comunicazione, sulla necessità di fornire il prima possibile i dati mancanti. © Riproduzione riservata