È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche e integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che, si ricorda, ha recepito la direttiva 23 aprile 2008, n. 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha modificato il titolo V del testo unico bancario (TUB), in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, e ha apportato talune modifiche, non sostanziali, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare l’art. 18, comma 1, del decreto n. 169, sostituendo il comma 1 dell’art. 27 del decreto n. 141 del 2010, è intervenuto nuovamente sul decreto n. 231: di seguito ci soffermiamo sulle novità che presentano maggiore interesse per il settore assicurativo.

L’art. 18, comma 1, lett. i), n. 1, del decreto n. 169 ha inserito un comma 1-bis nell’art. 23 del citato decreto n. 231, relativo al c.d. obbligo di astensione. Il nuovo comma prevede che, qualora non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere o ad

operazioni in corso di realizzazione, i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio/antiterrorismo, tra cui le imprese assicuratrici, devono restituire al cliente “i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza”, liquidandone il relativo importo esclusivamente tramite bonifico su un conto

corrente bancario che il cliente stesso deve indicare. Detto “trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela”.

La nuova previsione non sembra modificare nella sostanza il contenuto degli adempimenti a carico delle imprese assicuratrici, giacché esse restano tenute: da un lato, a non stipulare il contratto o non eseguire operazioni ovvero risolvere il contratto stesso se non siano in grado di rispettare (in tutto o in parte) gli obblighi di adeguata verifica; dall’altro, anche con riferimento alla clientela già acquisita, a risolvere il contratto se non riescano ad eseguire l’adeguata verifica “al primo contatto utile” (fatta salva la valutazione del rischio “presente” in quel momento).

V’è ovviamente da ritenere che la risoluzione per i motivi indicati già comportasse la restituzione al cliente di quanto di sua spettanza. In questo senso, il nuovo comma 1-bis dell’art. 23 sembra soltanto confermare la restituzione in parola, peraltro precisandone nel contempo le modalità (bonifico bancario, indicazione del motivo della restituzione).

A seguito di una richiesta di chiarimenti presentata dall’ABI al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), quest’ultimo ha comunicato che “l’applicazione del comma 1-bis è da considerarsi condizionata

sospensivamente all’emanazione dei chiarimenti da parte dell’Amministrazione che saranno improntati ad assicurare la continuità del rapporto banca-cliente. Rimane comunque fermo il dovere delle banche di

adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela”. La questione dovrebbe essere esaminata, nel corrente mese, nella prossima riunione del Tavolo tecnico, composto da MEF, Banca d’Italia, UIF e Guardia di finanza.

Riprendendo l’esame del decreto n. 169, l’art. 18, comma 1, lett. i), n. 2, ha premesso in apertura del comma 2 dell’art. 23 del decreto n. 231 le seguenti parole: “Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis”. Anche questa previsione non sembra di per sé cambiare nella sostanza la situazione: le imprese, infatti, quando si

trovano a non potere stipulare il contratto o eseguire operazioni ovvero a dover risolvere il contratto stesso, devono valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’UIF e, in base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 23, prima di effettuarla devono astenersi dall’eseguire l’operazionesospetta, al fine di consentire all’UIF medesima l’eventuale esercizio del potere di

sospensione.

Si ripropone ora, per il caso che non risulti possibile eseguire (in tutto o in parte) l’adeguata verifica e l’impresa decida di effettuare una SOS, il dubbio se prevalga la restituzione al cliente di quanto di sua spettanza oppure l’obbligo di astensione dall’esecuzione dell’operazione, ivi compresa la suddetta restituzione, in attesa delle decisioni nel merito da parte dell’UIF.

Al riguardo, sembra di poter ritenere che prevalga l’obbligo di astensione e che quindi l’impresa interessata, qualora non disponga di un’adeguata verifica e rilevi un’operazione sospetta, debba procedere nel senso di segnalare la SOS e, correlativamente, di sospendere l’operazione in attesa delle decisioni dell’UIF.

L’art. 18, comma 1, lett. o), integra il comma 3 dell’art. 42 del decreto n. 231, stabilendo che la SOS è inviata direttamente all’UIF da parte del broker nel caso che l’impresa assicuratrice “di riferimento non sia a priori individuabile”. La fattispecie, che appare comunque residuale, sembra riferirsi esclusivamente alla

fase di ricerca della copertura assicurativa da parte del broker su incarico del cliente.

L’art. 18, comma 1, lett. ee), inserisce un comma 2-bis nell’art. 60 del decreto n. 231, stabilendo che avverso il decreto di irrogazione di una sanzione di cui all’art. 57 dello stesso decreto n. 231 possa essere proposta opposizione (anche a mezzo posta) entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, con la competenza esclusiva del tribunale di Roma.

L’art. 18, comma 2, modificando il decreto n. 141 del 2010, fornisce un’interpretazione autentica dei commi 5 e 7 dell’art. 49 del decreto n. 231, prevedendo che  gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 1000 euro devono essere emessi, trasferiti e presentati all’incasso con l’indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; la stessa disposizione stabilisce che il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente da parte di un soggetto diverso costituiscono una violazione

della normativa.

Da ultimo, si segnala la nuova disciplina sanzionatoria per la violazione delle norme restrittive per l’uso del contante, che peraltro non dovrebbe riguardare le imprese assicuratrici “vita”, non potendo esse notoriamente incassare premi in contanti. In particolare, l’art. 18, comma 1, lett. dd), inserisce un comma 7-bis nell’art. 58 del decreto n. 231, stabilendo che, per le violazioni dei commi 1, 5, 6 e 7 dell’art. 49 (divieto di trasferimento del contante; caratteristiche degli assegni e dei vaglia) e del comma 1 dell’art. 51 (obbligo di comunicazione al MEF) dello stesso decreto n. 231, la sanzione non possa essere inferiore nel minimo a 3.000 euro (importo aumentato di cinque volte per importi dell’operazione superiori a 50.000 euro).

Il decreto n. 169 è entrato in vigore il 17 ottobre 2012

Fonte: ANIA