DI FABRIZIO G. POGGIANI
Per i maggiori ammortamenti derivanti dall’affrancamento dell’avviamento e delle altre attività immateriali, effetti fi scali spostati in avanti di 5 esercizi: si parte dal 1° gennaio 2018. Questo, in estrema sintesi, uno degli interventi inseriti nelle disposizioni in materia fi scale del disegno di legge di stabilità per il 2013, licenziato mercoledì scorso dal Consiglio dei ministri. Riallineamento valori. Il provvedimento interviene sugli effetti derivanti dal riallineamento dei valori inerenti ad alcuni beni immateriali. Si ricorda che le disposizioni introdotte dal cosiddetto «decreto anticrisi» (dl n. 185/2008) sono state ampliate dalla manovra correttiva (dl n. 98/2011) che ha esteso la possibilità di ricorrere al riallineamento anche per avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali, iscritti sulle partecipazioni di controllo per effetto di operazioni di natura straordinaria (circolare n. 41/E/2011). Per quanto disposto dal comma 14, dell’art. 23 della «manovra correttiva», il citato affrancamento, di cui al comma 12, della medesima disposizione avrebbe dovuto produrre i propri effetti fiscali, in termini di maggiori ammortamenti, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012 (dal 1° gennaio 2013). La bozza in commento, sostituendo la data appena indicata con quella del 31/21/2017, differisce al 1° gennaio 2018 gli effetti fi scali, con la conseguenza che i maggiori ammortamenti non impatteranno sugli utili fiscali dei prossimi cinque esercizi, mantenendo inalterata la base imponibile e, di conseguenza, non riducendo il carico d’imposta. Autovetture aziendali. I commi 72 e 73, art. 4, legge n. 92/2012 sono intervenuti a modifi care le disposizioni dell’articolo 164, dpr n. 917/1986, al fi ne di fi nanziarie la riforma del lavoro («Riforma Fornero»). L’intervento aveva previsto che, a decorrere dal prossimo esercizio (2013), i costi di acquisizione e di gestione di determinati automezzi aziendali dovevano essere deducibili nella misura del 27,5%, in luogo di quella attualmente applicata pari al 40%, mentre per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità si sarebbe ridotta dal 90 al 70%. Rimanevano fuori dalla riduzione i veicoli a deducibilità integrale e quelli posseduti dagli agenti e rappresentanti, per i quali la deducibilità restava fi ssata nella misura dell’80%, nel rispetto di un tetto pari a euro 25.822,84, in luogo di quello fi ssato per la generalità delle imprese e dei professionisti pari a euro 18.075,99. Le modifi che appena indicate non hanno effetti ai fi ni dell’Iva, introducendo una nuova asimmetria nella deducibilità dei medesimi costi nell’ambito dei diversi tributi. Con il provvedimento in commento, il legislatore attua un’ulteriore restrizione stabilendo che, a decorrere dal medesimo periodo d’imposta (1/1/2013), la deducibilità dei costi, limitatamente a quelli riferibili alle autovetture aziendali e non anche a quelle concesse in uso promiscuo ai dipendenti, si riduce ulteriormente passando dal 27,5% al 20%; l’intervento, infatti, viene eseguito solo sulla lettera b), del comma 1, del citato articolo 164 del Tuir. Assicurazioni. Le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta determinata sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente o di non autosuffi cienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione, ai sensi del comma 2, dell’art. 1, dl 209/2002, convertito con modifi cazioni dalla legge n. 265/2002. Il provvedimento prevede due interventi sul tema, di cui uno concernente l’incremento allo 0,50 per cento della percentuale relativa agli acconti da versare nel corso del periodo d’imposta e uno che prevede l’ampliamento dei crediti d’imposta ammessi alla copertura delle riserve tecniche. © Riproduzione riservata