Nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2011, n. 228 s.g., sono stati pubblicati i decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro del 23 settembre 2011, recante la classificazione annuale delle operazioni creditizie per categorie omogenee, e del 26 settembre 2011, recante la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, calcolati sui tassi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari non bancari per le categorie di operazioni creditizie e per diverse classi di importo, da prendere a riferimento ai fini dell’applicazione della legge sull’usura per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2011.
Il metodo di calcolo dei tassi è recentemente cambiato in base all’art. 8, comma 5, lett. d), del decreto-legge 13 maggio 2001, n. 70 (c.d. decreto sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato il comma 4 dell’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella parte in cui qualificava usurari i tassi sopra citati aumentati del 50%. Secondo il nuovo metodo di calcolo, invece, “ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può superare gli otto punti percentuali”.
Il decreto determina, tra l’altro, i tassi effettivi globali medi per le operazioni di “credito finalizzato all’acquisto rateale”, suddividendo a tal fine le operazioni stesse in due classi di importo. Detti specifici tassi sono da prendere a riferimento anche per le operazioni assicurative, tenendo conto delle rispettive classi di importo.
Fonte: ANIA