L’ANIA ha posto alcune problematiche interpretative all’ISVAP in merito al Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, con particolare riferimento agli artt. 9 (Disposizioni in materia di investimenti), 12 (Libro mastro) e alle disposizioni applicabili alle gestioni separate esistenti e a quelle chiuse a nuovi contratti.
Al riguardo l’ISVAP ha fornito i chiarimenti che riportiamo di seguito.
1. Disposizioni in materia di investimenti – art. 9
In relazione alle attività in cui investire le risorse della gestione separata è stato chiesto se le stesse debbano essere libere da vincoli.
Al riguardo si precisa che, in analogia alla normativa che disciplina le attività a copertura delle riserve tecniche, di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 209/2005 e al Regolamento n. 36/2011, così come richiamati nell’art. 9, comma 1 del Regolamento n. 38/2011, le attività da includere nelle gestioni separate devono essere di piena e libera proprietà dell’impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.
Le attività che non hanno dette caratteristiche ma che sono presenti già nelle gestioni separate alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 38/2011, possono rimanere nelle gestioni stesse fino al loro realizzo, come previsto dall’art. 18, comma 7 di detto Regolamento.
2. Libro mastro – art. 12
L’art. 12, comma 1, lettera b), prevede che alla fine di ciascun mese vengano riportati nel Libro mastro l’ammontare delle attività che costituiscono la gestione separata e l’ammontare delle corrispondenti riserve matematiche. E’ stato chiesto se nel Libro mastro debba essere riportato in modo analitico il valore di bilancio di ciascun attivo presente nella gestione separata ovvero se sia sufficiente riportare solo l’importo totale degli attivi.
Al riguardo si precisa che è consentito riportare nel Libro mastro alla fine di ciascun mese l’importo complessivo degli attivi, ottenuto come somma del valore contabile delle attività assegnate alla gestione separata risultante dall’iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale, come previsto dall’art. 8, comma 2 del Regolamento n. 38/2011. Ciò vale anche per le attività di cui all’art. 8, comma 4 del medesimo Regolamento.
L’ammontare complessivo degli attivi deve essere, in entrambi i casi, almeno pari all’importo delle corrispondenti riserve matematiche.
Resta fermo che all’inizio ed alla fine di ogni periodo di osservazione deve essere riportata nel Libro mastro, ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento, la situazione analitica delle attività che costituiscono la gestione separata, con evidenza per ciascuna di esse del valore di iscrizione nel medesimo Libro e del relativo valore contabile risultante dall’iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, del relativo valore di carico nella contabilità generale delle imprese, come previsto dall’art. 8, comma 2 del Regolamento n. 38/2011.
Anche per le attività di cui all’art. 8, comma 4 del medesimo Regolamento deve essere riportata all’inizio ed alla fine di ogni periodo di osservazione la situazione analitica delle attività annotate nell’apposita sezione del Libro mastro, con evidenza per ciascuna di esse del relativo valore corrente.
Le imprese in ogni caso devono adottare procedure e sistemi amministrativi e informatici che consentano di rendere disponibili in ogni momento, su richiesta dell’Autorità, la situazione analitica delle attività che costituiscono la gestione separata.
3. Disposizioni applicabili alle gestioni separate esistenti e chiuse a nuovi contratti.
Sono stati chiesti chiarimenti sulle disposizioni applicabili alle gestioni separate esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 38/2011 e/o chiuse a nuovi contratti, con particolare riferimento agli artt. 7 (Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata), 8 (Determinazione dell’ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata), 10 (Trasferimento di attività), 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata), 12 (Libro mastro), 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata) e 14 (Comunicazioni all’Isvap).
Al riguardo si precisa che il Regolamento n. 38/2011 abroga la Circolare Isvap n. 71/1987 “secondo i termini di cui all’art. 18”. Di conseguenza, in via generale tutte le disposizioni del Regolamento n. 38/2011 a regime sono applicabili a tutte le gestioni separate.
In particolare alle gestioni separate già esistenti anche se chiuse a nuovi contratti si applicano le disposizioni di cui ai richiamati artt. 7, 8, 10, 11, 13 e 14.
Le disposizioni di cui all’art. 12, per omogeneità operativa tra le gestioni, si applicano anche al Libro mastro delle gestioni separate esistenti e chiuse a nuovi contratti alla data di entrata in vigore del Regolamento n. 38/2011, con la medesima tempistica prevista all’art. 18, comma 2 (adeguamento entro il 31 dicembre 2011).